Un libero professionista, dottore chimico, cesserà l’attività con il 31.12.2017, ma incasserà un’ultima competenza (di cui ha emesso avviso di parcella di circa 50.000 € il 30 di aprile 2018).
Stante la sentenza di cassazione a sezioni riunite nr 8059 del 21.04.2016, vorremo procederemo in questo modo:
- Prima del 31.12 comunicazione cessazione attività all’ Ordine Dei Chimici;
- Prima del 31.12. comunicazione cessazione attività alla Cassa di Previdenza;
- Entro il 30 gennaio 2018 comunicazione all’ Agenzia delle Entrate della cessazione dell’attività ma non la cessazione della partita Iva;
- Il 30 aprile 2018 emissione di fattura per imponibile € 50.000,00 con assoggettamento all’ onere della cassa di previdenza 2%; iva 22% sulla somma dei due importi predetti; ritenuta d’acconto su € 50.000; entro stessa data riceverà una fattura da questo studio per tutte le attività future fino alla totale cessazione di ogni incombenza fiscale e previdenziale; alla scadenza del 2° trimestre liquidazione dell’iva ( incassata da ultima fattura emessa e pagata a questo Studio per ultima fattura ricevuta);
- Entro il 30 2018 maggio comunicazione all’ Agenzia delle Entrate della cessazione della partita iva;
- Entro 28 febbraio 2018 dichiarazione iva per il 2017;
- Entro 30 giugno 2018 dichiarazione del reddito professionale del 2017 e determinazione relative imposte;
- Entro 31 luglio 2018 comunicazione alla Cassa di Previdenza reddito professionale 2017 e determinazione dei contributi da versare;
- Entro 28 febbraio 2019 dichiarazione iva 2018;
- Entro 30 Giugno 2019 dichiarazione del reddito professionale del 2017 e determinazione relative imposte;
- Entro il 30 luglio 2019 comunicazione alla Cassa di Previdenza reddito professionale 2018 e determinazione dei contributi da versare.
In attesa di riscontro si inviano i più distinti saluti,