Un cliente ITA1 deve inziare dei rapporti di collaborazione con una ditta in Romania RM1 alla quale affiderà lavori di lavorazione consistente nello specifico quello di confezione di borse. Alla predetta ditta RM1 verranno inviate da ITA1, in conto lavorazione dall'Italia materie prime e prodotti semilavorati il tutto per la realizzazione del prodotto finito. Alla fine della lavorazione RM1 consegnerà, su indicazione di ITA1, i prodotti finiti direttamente a clienti di ITA1, clienti situati in altri paesi UE ma anche in paesi EXTRA-UE. Quindi RM1 emetterà fattura ad ITA1 per la sola lavorazione, mentre ITA1 emetterà ai Suoi clienti (UE art. 41 extraUE art. 8) la relativa fattura di cessione dei beni. Quindi fermo restando per ITA1 il rispetto degli obblighi ai fini INTRA e la relativa tenuta del registro ex art. 50, si chiede se in questo caso ITA1 debba provvedere ad aprire una posizione IVA nel paese di lavorazione dei beni (Romania) in quanto si considera che il trasferimento dei beni come un acquisto intracomunitario a “se stessi” al fine di assoggettare ad imposta l’acquisto intracomunitario posto in essere.
Grazie.