Un soggetto in sede di spesometro viene a conoscenza che ha ricevuto fatture da un suo abituale fornitore per prestazione di servizi (rapporto decennale con un soggetto che indicava anche il numero Rea nelle fatture) ma che da due anni aveva cessata la p.iva senza informare il suo cliente.
Il cliente che ha ricevuto le fatture intende dimostrare la sua buona fede nei confronti dell'amministrazione finanziaria per la non conoscenza del fatto e vorrebbe immediatamente sanare così procedendo:
-querela G.F. x truffa e causa Tribunale per richiesta del danno;
-per gli anni 2014/2015/2016 potrebbe ravvedere il dovuto + ripresentare le tre dichiarazioni iva, oppure attendere l'accertamento, considerato che dai calcoli risulta, anche se di poco, più favorevole attendere l'accertamento (ovviamente se supportato dalla querela e causa a conferma della buona fede - esimente art. 6 co.3 Dlgs 472/97)
per il 2017:
1) lasciare lo spesometro inviato a fine settembre 2017, con la segnalazione;
2) registrare immediatamente una nota di variazione interna iva (art. 26 DPR 633/72) nella liquidazionne iva del mese di settembre, portando a debito l'iva della fattura registrata suo tempo a gennaio 2017 e confluita nella liquidazione iva mensile scaduta e pagata il 16/02/2017;
3) la rettifica dell'iva, seppur ravveduta con F24 a parte, andrebbe pagata si alla scadenza del 16/10/2017 (MA con aggiunta sanzioni ed interessi a far dalla dalla liquidazione iva del mese di gennaio 2017 - quindi calcolati dal 16.02.2017).
4) essendo il soggetto in contabilità semplificata, procederà contestualmente alla registrazione (sempre attribuendo un protocollo iva a fine settembre ) , tale costo come fosse una prestazione da privato "fuori campo iva".
(qui potrebbe nascere il dubbio della ritenuta...ma il soggetto, alemno finchè aveva partita iva risultava sempre iscritto in cciaa con REA)
dubbi:
a) la nota di variazione interna verrà registrata - indicando in negativo imponibile e iva - come si trattasse di una nota di accredito ricevuta dallo stesso fornitore così che nel prossimo spesometro semestrale, in riferimetno al mese di settembre, l'amminsitrazione finanziaria recepirà si lo storno dell'operazione, ma si avrà nuovamente un'altra segnalazione indicando il riferimento dello stesso fornitore...
Di conseguenza, essendo avvenuto "il ravvedimento" nella liquidazione iva settembre, scadenza 16/10/2017, rimarrà invariata la liquidazione iva di gennaio 2017, mese in cui c'è stata la registrazione originaria, ma si avrà la variazione nella liquidazione iva settembre, scad. 16.10.2017.
oppure:
b) ravvedere la liquidazione iva di gennaio 2017 con F24 riferito a tale liquidazione iva (16.2.2017);
-ripresentare la liquidazione iva del 1^ trimestre 2017;
-lo spesometro andrebbe ripresentato inserendolo come soggetto privato??
ma in questo modo, in che data avverebbe contabilmente nei REGISTRI IVA la registrazione??
è come dire...registro retroattivamente una operazione che conosco solo oggi??
fra la'ltro, cambia qualcosa se oggi il soggetto ci comunica che ha chiesto l'apertura della partita iva con effetto dal 01.01.2017? (ma ovviamente gli è stato attribuito un numero partita iva diverso dal precedente).