CASO: edificio costituito da n° 2 unita immobiliari appartenenti a 2 differenti proprietà, oggetto di intervento di ristrutturazione e risanamento.
Entrambe le parti possono effettuare i lavori sulle loro rispettive unità immobiliari accedendo all’agevolazione prevista dall’art. 16 bis del Tuir che, sino al prossimo 31.12.2017 è nella misura del 50% con un tetto di spesa pari ad euro 96.000 per ciascuna unità. Si chiede se tale comportamento è corretto.
Nell’ipotesi poi in cui una delle proprietà intenda procedere ad un frazionamento della sua unità immobiliare in due distinte unità abitative, viene mantenuta la possibilità di godere dell’agevolazione ex art. 16 bis del Tuir?
Il limite di spesa resta comunque di 96.000 in quanto legato al n° di unità possedute all’inizio dei lavori , prima del frazionamento?
Sono previsti anche interventi di riqualificazione energetica dell’edificio, le agevolazioni previste per tali interventi, sono cumulabili con quelle dell’art. 16 bis del Tuir ?
Grazie