Info Fisco 200 / 1631/08/2016Bonus investimenti nel Mezzogiorno - ChiarimentiL’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti sul credito d’imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, rivolto alle imprese che, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31/12/2019, acquistano beni strumentali nuovi nell’ambito di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. In particolare, è stato precisato quanto segue: ambito soggettivo: rientrano nell’agevolazione tutti i titolari di reddito d’impresa (indipendentemente dalla natura giuridica) ed i soggetti che hanno avviato l’attività dal 1/01/2016 credito d’imposta: la misura dell’agevolazione è differenziata come segue: 20 per le piccole imprese, 15 per le medie imprese, 10 per le grandi imprese.
Quesiti20/01/2016pratica spese sanitarie scadenza 31/01/2016Buongiorno, relativamente alla pratica in oggetto avremmo necessità di alcuni chiarimenti e più precisamente : 1- abbiamo due studi medici costituiti uno come SRL e uno come SNC. in base alla circolare fornitaci ci sembra di capire che per questa scadenza sono esonerati per l'anno 2015. dovranno invece adempiere a partire da gennaio 2017 relativamente all'anno 2016. è corretto 2- abbiamo una SAS con codice ATECO 325030 ( fabbricazioni protesi e ortesi codice per il commercio ) . emettono fatture a privati per la vendita di dispositivi medici quali plantari piuttosto che calze e calzature ortopediche. rientrano nella pratica in caso affermativo dove troviamo chiarimento normativo in attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti In relazione a quanto indicato: 1) la posizione della Federazione dei medici e degli odontoiatri ha preso posizione nelle recenti Faq nel senso di assoggettare all'obbligo di trasmissione solo dalle prestazioni effettuate dal 2016 le società costituite dai loro iscritti (non rileva se in forma di società di capitale o di persone) 2) i dettaglianti di sanitari non rientrano dal punto di vista soggettivo tra coloro che sono obbligati alla trasmissione (neppure per il 2016). Cordiali saluti buongiorno, in merito ad una parte di questito di scorso anno ,tengo a precisare che la sas si è accreditata presso il ministero della salute "abbiamo una SAS con codice ATECO 325030 ( fabbricazioni protesi e ortesi codice per il commercio ) . emettono fatture a privati per la vendita di dispositivi medici quali plantari piuttosto che calze e calzature ortopediche. rientrano nella pratica in caso affermativo dove troviamo chiarimento normativo" chiediamo se l'esclusione vale anche per il 2016. inoltre abbiamo un tecnico di radiologia iscritto a federazione nazine collegi tsrm che fattura solo ed esclusivamente a strutture sanitarie private . deve fare tale pratica grazie Le società commerciali (come le Sas) configurano delle "strutture sanitarie", le quali sono obbligati a effettuare l'invio per le spese sanitarie del 2016 nel caso in cui risultino "autorizzate" ad operare dal SSN.
Fisco passo per passo 28/12/2016ASD: per il regime agevolato limite dei ricavi a 400.000 euroLa Legge di bilancio per il 2017 ha previsto che ai fini dell’ingresso/permanenza nel regime agevolato di cui alla Legge n. 398/91 si applichi il limite di euro 400.000 riferito al totale dei proventi (ricavi, sopravvenienze attive e contributi pubblici dell’attività commerciale; sono escluse le plusvalenze) derivanti dall’attività commerciale. Il regime agevolato prevede: IVA determinazione forfetaria dell’IVA da versare Ai fini della determinazione dell’IVA, relativamente ai proventi commerciali, sono applicabili le disposizioni previste dall’art. 74, c. 6, DPR 633/72, ossia la forfettizzazione della detrazione pari al 50 dell’IVA a debito relativa alle operazioni imponibili (50 per le prestazioni di sponsorizzazione, 1/3 per le cessioni/concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica) REDDITI determinazione forfetaria del reddito imponibile ai fini IRES (e IRAP): - applicando ai proventi commerciali il coefficiente di redditività del 3; - considerando altresì le plusvalenze patrimoniali (interamente tassate).
Fisco passo per passo 28/12/2016Scomputo ritenute: possibile adottare il principio di cassa fino alla presentazione di UNICOIl Decreto fiscale, nel modificare l'art. 22 lett. c) Tuir e l’art. 25-bis Dpr 600/73 (ritenute sulle provvigioni), semplifica la disciplina dello scomputo delle ritenute d'acconto (e sui redditi sottoposti a tassazione separata) in relazione ai redditi tassati per competenza. La previgente normativa – In base alla previgente normativa, la ritenuta: doveva seguire il reddito su cui era stata effettuata (si applicava, cioè, una sorta di competenza) purché il prelievo alla fonte fosse avvenuto prima della presentazione del relativo Unico; in caso contrario, la ritenuta si scomputava nel periodo d’imposta in cui veniva effettuata.
Il Caso 28/12/2016Integrativa a favore: nel quadro VN l’indicazione del maggior credito IVAL’articolo 5 del Decreto Fiscale ha ampliato la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore entro gli stessi termini previsti per l’invio della dichiarazione integrativa a sfavore (cioè entro i termini di prescrizione dell’annualità) sia ai fini sia dei redditi/Irap/770 (art. 2 c. 8 e 8-bis Dpr 633/72) che, in modo del tutto omogeneo, ai fini Iva (art. 8 commi da 6-bis a 6-quater Dpr 322/98) disciplinandone le modalità di utilizzo del credito in essa riveniente. Nel disciplinare tale ultimo aspetto, sebbene il Legislatore utilizzi distinte previsioni normative, si prevede un meccanismo applicativo analogo: sia per le imposte sui redditi, l’IRAP ed i sostituti d’imposta che per l’IVA (aggiungendo un nuovo comma 6-ter all’art. 8 Dpr 322/1988) distinguendo a seconda che la dichiarazione integrativa sia presentata: entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo L’utilizzo del credito - Viene fatta una distinzione a seconda che la dichiarazione integrativa sia presentata: nel termine breve (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo): si potrà utilizzare il credito IVA emergente dalla dichiarazione integrativa secondo le modalità ordinarie nel termine lungo (oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo ed entro il termine di decadenza del potere di accertamento): il credito emergente può essere utilizzato in compensazione in F24 per eseguire il versamento: in generale: di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa in deroga: anche di debiti maturati precedentemente (in sostanza, non si applica il limite) se la correzione attiene alla errata applicazione del principio di competenza Maturazione del debito: si ritiene che l’utilizzo del credito sia limitato a compensare debiti sorti nel periodo d’imposta post dichiarazione integrativa.