Buongiorno, in relazione ad una società di persone che ha provveduto ad effettuare la cessione agevolata di beni ai soci prevista dall'art. 1, commi da 115 a 120 della legge 28.12.2015, n. 208 e che avrebbe intenzione di sciogliersi prima del 31 dicembre 2016, non prima ovviamente di aver versato anche il saldo dell'imposta sostitutiva prevista dalla citata disposizione, poiché la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 01.06.2016 a pagina 19, par. 5, recita che "l'esercizio dell'opzione per l'assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva", si domanda gentilmente come sia possibile rispettare detta disposizione dato che la società in questione con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare poiché terminerebbe prima del 31.12, dovrà utilizzare obbligatoriamente il modello "vecchio" cioè il modello Unico 2016 che non prevede gli appositi campi per indicare l'avvenuta operazione. Potrà comunque ritenersi perfezionata l'operazione, dal momento che sull'atto notarile di cessione agevolata avvenuto lo scorso mese di settembre è stato indicato chiaramente che si trattava di cessione agevolata di beni ai soci, oppure in sede di presentazione del modello Unico per il periodo di imposta 2016 sarà possibile derogare all'obbligo di utilizzare il vecchio modello, presentando il modello dichiarativo nuovo, o invece è opportuno spostare prudenzialmente lo scioglimento al 2017? Grazie. Cordiali saluti