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Quesiti25/10/2016

Reverse Charge Rottami - Applicazione Art. 74 co 7 e 8 DPR 633/72

domandadomanda

Premessa

La società Alfa opera nel settore delle materie plastiche di recupero. In particolare Alfa acquista, lavora e

vende materie prime plastiche in vari stati di lavorazione (materia prima, materia prima secondaria, semilavorato,

prodotto finito, materiale di scarto di altre produzioni successivamente trattato etc).

Fatto

Nel corso degli ultimi mesi si è verificato quanto segue.

1. In data 09.07.16 Alfa riceve una segnalazione dal proprio cliente Beta, in merito ai rilievi effettuati

dall’Agezia delle Entrate in sede di verifica presso la medesima società Beta. L’oggetto

del rilievo è la mancata applicazione del regime di reverse charge per i prodotti MPS - Materie Prime

Secondarie – materiale che pur costituendo un bene (materia prima), rappresenta in ogni caso un

rottame, e questo in funzione dello stato di lavorazione del bene. A supporto della propria posizione,

l’Agezia delle Entrate cita congiuntamente l’Art. 74, comma 7 D.P.R. 633/72, la circolare n. 43/2008

 e la risoluzione n. 454/2008 .

2. In data 28.07.16 l’associazione di categoria “Federazione Gomma Plastica - Unionplast” inoltra ad

Alfa una circolare di chiarimento in merito all’applicazione del regime fiscale ai fini IVA per le cessioni

di materiali plastici, unitamente ad una Nota di Aggiornamento predisposta da Confindustria

specificatamente sul tema . Le posizioni espresse sia da Unionplast che da

Confindustria confermano quanto segue:

§  in presenza di MPS e relativi sottoprodotti estrusi (e quindi lavorati e trasformati modificando la natura di rottame degli stessi) il regime applicabile è quello ordinario, mentre

§  in presenza di MPS e sottoprodotti non estrusi, non utilizzabili rispetto alla propria primitiva destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione che non modifichi la natura di rottame degli stessi, occorre trattare dette materie prime come rottami e quindi applicare il regime del reverse charge.

3. In data 03.10.2016 il cliente S.I.R.E. S.p.A. trasmette ad Alfa la risposta ottenuta in relazione ad

istanza di interpello presentata nel 2016 all’Agenzia delle Entrate DRE Lombardia.

Nell’istanza di interpello la società domanda tra l’altro quale sia il regime IVA da applicare alle

cessioni di “macinato di polietilene ad alta densità di polipropilene derivanti dall’attività di recupero

di diversi prodotti […]. Tali beni è specificato essere prodotti macinati che hanno subito trasformazioni

necessarie per essere conformi alle specifiche UNI e Materia Prima Seconda utilizzabile secondo la

sua funzione originaria di polimero al posto del polimero vergine.” In tale caso, pur in presenza di un

prodotto risultato di macinazione di altri beni recuperati (rottami), poiché non è stata variata la

natura e la originaria destinazione di materia plastica-polimero, L’Agenzia delle Entrate ha

confermato che in tale caso è applicabile l’IVA in misura ordinaria.

Sotto il profilo sostanziale sembra pertanto delinearsi una duplice situazione dove lo stesso prodotto

“Macinato plastico - Materia Prima Secondaria - Polimero”:

a. può essere considerato un rottame poiché è un macinato di prodotti di scarto non più utilizzabili

secondo la funzione originaria (bottiglia di plastica macinata - soluzione prospettata in sede di verifica

dell’Age

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Fisco passo per passo 14/05/2026
Bonus aggiuntivo ZES unica 2025: termini e modalità per l'invio delle domande
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Fisco passo per passo 14/05/2026
La Cassazione conferma l'irretroattività delle sanzioni tributarie introdotte dalla Riforma
La deroga al principio del favor rei in riferimento alle sanzioni per infrazioni anteriori al 31/8/2024 non ha ricevuto l’eco che avrebbe dovuto avere, posto che essa, oltre che essere incostituzionale, vanifica, in numerosi casi, la portata della riforma delle sanzioni. Si è già avuto modo di commentare la sentenza della C.G.T.
L’evoluzione della Giurisprudenza 14/05/2026
Se non è contestata la pretesa, l’insussistenza del fondato pericolo per la riscossione non consente l’annullamento della cartella
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