Cittadino italiano residente in Svizzera, nel 2013 trasmetteva al Centro Operativo di Pescara un'istanza di rimborso delle ritenute operategli da un sostituto d'imposta residente in Italia, su royalties, in ragione del 30% sul relativo imponibile. In applicazione della convenzione contro la doppia imposizione in vigore tra Italia e Svizzera, che prevede la possibilità di ritenuta in ragione del 5%, chiedeva il rimborso della differenza. Il Centro Operativo, a fine giugno 2016, notifica all'istante un provvedimento di diniego al rimborso, esplicitandone i motivi. Sul medesimo provvedimento di diniego viene precisato che, in caso di ricorso, da notificare al medesimo Centro Operativo, la Commissione Tributaria Provinciale competente è quella di Pescara. L'art. 10 del D. Lgs. n. 546/1992 novellato dal D.Lgs. n. 156/2015, dispone che qualora l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate abbia una competenza diffusa su tutto o parte del territorio nazionale, sta in giudizio innanzi alle Comm. Trib. l'ufficio al quale spettano ex lege le attribuzioni sul rapporto controverso (nel caso specifico, ritengo Como, avendo il contribuente immobili produttivi di reddito ubicati in tale città). In sostanza, in tal caso, la legittimazione processuale non è in capo all'ufficio delle entrate che ha adottato l'atto (diniego), ovvero che non ha emesso l'atto richiesto (rimborso), bensì all'ufficio competente in base al generale criterio del domicilio fiscale del contribuente, risolvendo la questione processuale quando è presente un Centro Operativo. Sulla questione, prima dell'attuale intervento normativo, era intervenuta la Cassazione -n. 23003/2010- che, ristabilendo la supremazia delle norme sulle "esternazioni ministeriali", aveva precisato che, nel caso di ricorso avverso il diniego di rimborso, il Centro Opearivo di Pescara è, in via generale, privo di legittimazione processuale, precisando che tale legittimazione passiva spetta all'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente. Stante la dicotomia tra quanto specificato, in tema di ricorso, nell'atto di diniego (C.T.P. Pescara) e il vigente art. 10 del D.Lgs. 546/92 (dal quale si presuppone la competenza della C.T.P. Como), si chiede: a) il ricorso contro l'atto di diniego emesso dal Centro Operativo di Pescara, va indirizzato alla C.T.P. di Pescara ovvero a quella di Como? b) parte processuale passiva è il Centro Oprativo di Pescara ovvero la Direzione Provinciale di Como? Nell'eventuale sussistenza del dubbio per la competenza territoriale cui adire il Giudice tributario, la proposizione del ricorso ad entrambe le Commissioni tributarie (Pescara e Como), potrebbe determinare il rigetto del gravame da parte di una delle due Commissioni, con aggravio delle spese processuali. P.S.: qualora possibile, chiedo l'invio di materiale di supporto. Ringrazio e cordialmente Vi saluto.