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Quesiti04/07/2017

contratto di leasing nella procedura fallimentare

domandadomanda

Procedura fallimentare. Società fallita ha stipulato contratto di leasing immobiliare risolto per inadempienza prima della sentenza di fallimento. Come confermato da Cass. Civ n.2538/2016 e Cass. Civ. 8687/2015 con il contratto di leasing risolto prima della dichiarazione di fallimento rimane ancora in essere la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo con la conseguente applicabilità, in riferimento a quest’ultimo, della disciplina di carattere inderogabile di cui all’art. 1526 cc.

L‘aspetto problematico è sulle voci di cui all'art. 1526.

Nessun problema per il calcolo dei canoni da restituire al fallimento in quanto sono stati conteggiati attraverso la contabilita' della fallita.

Per essi, tuttavia, lo scrivente ritiene applicabile il 56 L.F sulla compensazione che il creditore potrebbe opporre.

Invece, per quanto concerne le seguenti voci previste dalla norma: "equo compenso per l'uso della cosa" e "risarcimento del danno", quali sono i criteri di calcolo? La domanda nasce perche' il sottoscritto non ritiene corretto il discorso di prendere a riferimento il contratto risolto e le relative clausole penali, come invece vorrebbe il creditore. a quel punto, misura di equo compenso e risarcimento del danno chi le decide? Il Giudice.Delegato? Il giudice ordinario con procedimento a parte?

In ogni caso, ritenete applicabile anche voi l'art. 56 L.F.?

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