Buonasera dott. Cirrincione...
Le sottopongo il seguente quesito:
una Srl con attività di bar, ha ricevuto, dalla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, un invito a comparire per produrre la seguente documentazione per il periodo di imposta 2014:
- registro iva acquisti, vendite e corrispettivi, fatture di acquisto, vendite, giornale di fondo del misuratore fiscale, listino prezzi, bilancio, prospetto di raccordo tra dati contabili e studio di settore, dettaglio rimanenze iniziali e rimanenze finali.
La stessa società aveva chiuso il bilancio al 31/12/2014 in perdita con l'esito dello studio di settore non congruo, non normale e non coerente e nel modello Unico 2015 aveva provveduto ad adeguarsi ai maggiori ricavi richiesti, e nonostante questi maggiori ricavi, il risultato fiscale del modello Unico 2015 è stato di una perdita fiscale.
Siccome la società si era adeguata, Le chiediamo se la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, abbia una limitazione nei propri poteri di accertamento?
La Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate potrà procedere nell'accertamento nel caso in cui gli eventuali maggiori ricavi contestati siano inferiori ad €50.000,00?
Quest'ultima limitazione fu introdotta dall'art.1 comma 17 L.296/2006, inserendo il comma 4-bis all'all'art.10 L.146/1998 e così Le chiediamo la conferma che tale normativa sia tuttora vigente?
RingranziandoLa anticipatamente, con l'occasione Le porgiamo cordiali saluti