Buongiorno,
vorrei sottoporre il seguente caso per capire se ho ragione a ritenere ammissibile l'accesso al regime forfettario.
Un soggetto intraprende una nuova attività imprenditoriale nel corso dell'esercizio 2017 e vuole applicare il regime forfettario.
Nel corso dell'esercizio 2016 ha ricevuto:
Euro 57.000,00 a titolo TFR per un rapporto di lavoro cessato nel 2015.
Euro 3.000,00 a titolo di disoccupazione.
La disoccupazione verrà percepita anche nell'esercizio 2017.
Il limite di Euro 30.000,00 previsto dall'art. 57, lettera d) della Legge 190/2014 è irrelevante se il rapporto di lavoro è cessato. L'agenzia delle entrate ha chiarito nella circolare 10/E/2016 che il TFR percepito per un rapporto di lavoro dipendente assume rilevanza solo nel caso in cui il contribuente abbia percepito anche un reddito da pensione o da un nuovo rapporto di lavoro dipendente. Come specificato nella stessa circolare l'irrelevanza del limite è stata introdotta per incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali.
Ritenendo che l'agenzia delle entrate nella circolare parla esplicitamente solo di reddito di pensione e/o di nuovo rapporto di lavoro dipendente, e seguendo la suddetta ratio che tende ad agevolare nuove attività per chi è disoccupato, ritengo che nel caso in esame il mio cliente possa accedere al regime agevolato.
Rimango in attesa della vostra opinione e porgo cordiali saluti.