Gent.mo Dott. Cirrincione, siamo a porle un quesito in merito alla definizione agevolata Equitalia.
Nel caso di una società che invece presenti domanda di definizione agevolata, paghi la prima rata, ma non sia poi in grado di rispettare una delle scadenze successive, sembrerebbe poi impossibile poter accedere ad una successiva domanda di rateizzazione del debito residuo.
Però la circolare 2/2017 dell'Agenzia delle Entrate a pagina 20 dica "il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell'Agente della riscossione". Il termine "nuovo" farebbe presumere alla possibilità di accedervi qualora venga "rottamata" una cartella non rateizzata in precedenza. Tuttavia, a pagina 19 della circolare sopra citata, la nota n.ro 40 farebbe invece pensare alla possibilità di rateizzare solamente quelle per le quali erano trascorse meno di sessanta giorni.
Secondo lei qualora un contribuente che rottama una cartella non rateizzata e non sia in grado di pagare, ad esempio, la seconda rata, decadendo dalla definizione agevolata, potrebbe richiedere una rateizzazione, o ne sarebbe escluso?
Ringraziando si porgono cordiali saluti.