Buongiorno,
in merito ai “distributori automatici” di cui è previsto l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi già a partire dal primo aprile avrei alcune perplessità.
In particolare per quanto riguarda quei distributori automatici privi di “porta di comunicazione”, si legge nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 116 del 21/12/2016, che l’obbligo di cui sopra decorrerà non più dal 1° aprile 2017 ma dalla data che deve ancora essere stabilita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il dubbio che mi rimangono sono:
- se il distributore possiede un “sistema master” ma è privo di “porta di comunicazione” deve comunque essere solo censito ma non assoggettato alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi dal 01/04/2017?
- inoltre, nel caso in cui, un distributore di “vecchia” generazione sia stato dotato solo di recente (circa verso la metà di marzo) di un “sistema master” e di una “porta di comunicazione” si è obbligati a censirlo e dunque dal 1° aprile ad attivarsi per la memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dai dati?
- nell’ipotesi che sia obbligato alla trasmissione con che frequenza è necessario trasmettere gli incassi all’Agenzia dell’Entrate?
Grazie per la collaborazione.