Una persona fisica nel 2002 ha acquistato un terreno edificabile dalla Curia di Vicenza. In quell’anno il contribuente ha presentato al Comune la dichiarazione ICI indicando il valore riportato nell’atto di acquisto che ammonta a circa 60,00 al metro quadro. Dal 2002 e fino al 2016 ritenendo non aumentato il valore venale dell’area, (semmai diminuito) l’ICI/IMU è stata pagata sempre su quel valore iniziale. Per tale motivo la dichiarazione ICI presentata nel 2003 è stata dal contribuente, ritenuta valida anche per gli anni successivi.
In dicembre 2016 il Comune ha notificato avviso di accertamento IMU per gli anni dal 2010 al 2015 in quanto il valore dichiarato dell’area sul quale è stata versata l’IMU (60,00) è inferiore al valore di euro 76,00 stabilito dal Comune per quella zona.
Si premette che:
L’avviso di accertamento inviato dal Comune, riporta la sanzione del 100% cioè di omessa dichiarazione, e per questo motivo ha incluso nell’avviso di accertamento anche l’anno 2010 altrimenti prescritto.
Si chiede, per quale motivo il Comune nonostante la dichiarazione ICI sia stata presentata nel 2003 per l’anno 2002, negli avvisi di accertamento considera la dichiarazione omessa? Applicando quindi la sanzione del 100% prevista in caso di omessa dichiarazione, anziché del 50% prevista per la dichiarazione infedele. Sappiamo che la dichiarazione IMU va presentata ogni qualvolta si modifica il valore al 1.1, ma secondo il contribuente il valore dichiarato nel 2002 non si è modificato negli anni successivi in quanto su detta aerea non sono avvenuti miglioramenti o altro che possano aver comportato la variazione del valore. Quindi a nostro avviso dovremo essere nel caso di dichiarazione infedele e non di dichiarazione omessa, a meno chè il Comune ci provi che il valore dell’area dopo l’acquisto è aumentato e quindi il contribuente aveva l’obbligo di ripresentare la dichiarazione ICI/IMU.