Nel 2008 un cliente ha eseguito una rivalutazione di un’area fabbricabile con una perizia asseverata per Euro 1.400.000,00 riportata al quado RM20 del mod. Unico P.F., pagando Euro 56.000,00 di imposta sostitutiva.
L’IMU è stata calcolata su tale importo fino al 2016 senza tener conto delle tabelle comunali che il Comune dispone ogni anno fornendo dei valori riferiti in base alle zone e alle categorie.
Nel caso specifico il valore asseverato è nettamente superiore al valore tabellare del comune.
La sentenza di Cassazione n. 10144/2010 conferma che è corretto applicare il valore di perizia per il calcolo dell’ICI/IMU.
Il comune di appartenenza ci ha affermato che il loro controllo si ferma ad accertare che quanto dichiarato dal contribuente sia pari o superiore alle tabelle comunali.
Il cliente ritiene che per il primo anno andava bene a calcolare l’imposta comunale sul valore di perizia, ma per gli anni successivi, senza fare altre dichiarazioni, si doveva tornare a riapplicare le tabelle comunali ignorando il dato di perizia anche se dichiarato nel modello Unico. P.F.. Noi invece riteniamo che il tributo, in assenza di altre perizie e/o rettifiche, va calcolato sull’importo asseverato.
I quesiti sono:
Attendiamo un Vostro parere. Grazie.