La cassazione con sentenza n. 24930 del 25.11.2011 ha stabilito che la scheda carburante va utilizzata per rifornimenti di carburanti per motori ad autotrazione indipendentemente che circolino su strada o meno, tra i quali sono compresi anche i carrelli elevatori non muniti né di targa né di autorizzazione alla circolazione stradale.
Questa interpretazione a nostro avviso contrasta con la ratio della norma nel momento in cui è previsto che la scheda carburante non si usa quando al momento del rifornimento al distributore non è possibile constatare la sua destinazione. (Circ.205/E del 12.8.1998 punto 2).
Leggendo varie riviste fiscali specializzate, sembra che l’orientamento della sentenza di cui sopra non venga considerato, ma bensì si opera come segue:
Si chiede se Vi risulta che l’agenzia delle entrate si sia adeguata o meno al disposto della sentenza della cassazione di cui sopra, si chiede inoltre se la prassi prevalente utilizzata dalle imprese sia quella indicata ai precedenti punti 1) e 2).
Grazie.