Buongiorno dottoresi propone il seguente quesito:
un contribuente, con lo stesso provvedimento autorizzativo, ha effettuato lavori di risparmio energetico su un immobile che sono durati più periodi d'imposta. Nelle varie dichiarazione dei redditi le fatture di spesa sono state suddivise e ripartite tra i diversi commi (344-345 e 346). Es. anno 2015 tre fatture di spesa una imputata al 344, una imputata al 345 e l’atra al 346.
Da alcune letture e secondo l'ingegnere che deve presentare la pratica all'ENEA di fine lavori sembra però che il comma 344 sia alternativo ai commi 345-346 e 347, e pertanto se si utilizza il comma 344 si deve sottostare al limite massimo di detrazione previsto ovvero fino a € 100.000, a differenza dei commi 345-346 e 347 i cui limiti di detrazione sono tra loro cumulabili.
Se così fosse ritiene utile presentare una dichiarazione integrativa a sfavore per spostare gli importi indicati nel comma 344 al comma 345 o la eviterebbe visto che si tratta solo di un errore formale che non comparta una indebita maggiore detrazione in quanto le spese sostenute sono comunque al di sotto dei limiti di detrazione? Si fa presente che l'ingegnere, per i motivi di cui sopra, nella pratica ENEA farà riferimento esclusivamente ai commi 345 e 346
siccome il riferimento alla dichiarazione presentata è un modello 730 congiunto anno d’imposta 2013, ci conferma che l'integrativa andrebbe presentata solo per il contribuente che deve correggere l'errore?
Si ringrazia e saluta cordialmente