La Circolare n. 1/E del 15/02/2013 ribadisce: "(...)Pertanto, qualora in contribuente intenda avvalersi del valore rideterminato deve indicarlo nell'atto di cessione anche se il corrispettivo è minore. (...). Nel caso in cui, invece, nell'atto di trasferimento sia indicato un valore inferiore a quello rivalutato, si rendono applicabili le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze indicate nell'art. 68 TUIR, senza tener conto del valore rideterminato."
La Cassazione con ordinanza n. 19242 rigetta il ricorso dell'agenzia delle entrate che aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente che avevo venduto un bene ad un prezzo inferiore al valore rivalutato ex art. 7 legge 448/2001 senza indicare quest'ultimo nel rogito.
Se viene redatto un rogito nel quale è riportato solo il valore di un bene inferiore a quello rivalutato, in ogni caso l'imposta di registro deve essere calcolata sul valore rivalutato [art. 7 c.6 Legge 448/2001 "La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili (...) costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, delle imposte di registro e delle imposte ipotecarie e catastale."] e non su valore presente sul rogito.
Nel caso le Imposte di registro, ipotecarie e catastali fossero calcolate sul minore importo riportato sul rogito, il compratore sarebbe soggetto ad un accertamento di valore ed al pagamento delle maggiori imposte.