Quesito: Studio associato di Riabilitazione.
Attualmente lo Studio associato (legge 1815 del 23.11.1939) costituito nell’anno 2003, attualmente è composto da 1 massofisioterapista e da 1 medico professionista.
Il medico professionista deve uscire come componente dello Studio in quanto dipendente ASL; con la sua uscita, lo Studio mantiene la “convenzione con l’ASL”.
Si chiede:
- Posso sostituire il medico uscente con un altro medico oppure necessitano due medici per avere i 2/3 del capitale?
- Il fatto di essere già socio in uno Studio associato comporta eventualmentel’ ”incompatibilità” per la costituzione di un altro nuovo Studio associato?
- Per ovviare a tutte queste eventuali preclusioni, è possibile, viste le problematiche burocratiche amministrative e autorizzazioniattualmente in possesso dello Studio associato, TRASFORMARE lo stesso in una Società a responsabilità limitata?