Snc officina riparazione autoveicoli, proprietaria (acquistato nel 1979) di un immobile strumentale per natura (c/3), utilizzato come officina dalla stessa.
Nel 2003, a seguito di recesso di un socio l'azienda viene proseguita dall'unico socio rimasto, in forma individuale, conservando la proprietà anche dell'immobile.
L'acquisto prima e le migliorie anche successive sull'immobile hanno consentito sempre la detrazione dell'iva. Ai fini dell'estromissione, trattandosi di immobile strumentale, il regime naturale ai fini iva è quello dell'esenzione (circolare AE 26e/2016), salvo il caso di opzione.
L'estromissione del fabbricato strumentale dal patrimonio dell'impresa, in particolare in questo caso, realizza l'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa , di fatto equiparandola ad una cessione dei beni, trovando così applicazione il regime naturale d'esenzione.
Nel caso in esame, è possibile applicare l'esenzione iva (Dpr 633/72 articolo 10, comma 1, n. 8 ter) e dato che l'acquisto è di oltre 10 anni non c’è obbligo di rettifica della detrazione.
Chiedo conferma del comportamento adottato