Quesiti16/06/2026REMISSIONI IN BONIS REVOCA CEDOLARE SECCABuon pomeriggio, un contribuente per beneficiare di maggiori benefici fiscali, premetto che si tratta di un contribuente non residente, si chiede se possa revocare la cedolare secca in maniera tardiva per il 2025 dandone comunicazione al conduttore adesso considerando che non ha ancora pagato l'imposta sostitutiva Nel caso ciò risulti possibile, la sanzione deve essere pagata una sola volta oppure, essendo l'immobile di proprietà anche del marito deve essere versata da entrambi Grazie In merito al quesito posto si evidenzia che ade nella Risposta 530/2022 ha precisato, in particolare, che: "Conseguentemente, per motivi di equità e trasparenza che caratterizzano i rapporti con l'Amministrazione finanziaria, si ritiene applicabile anche alla comunicazione tardiva della revoca del regime in parola l'istituto appena richiamato, ove si riscontri un comportamento coerente con la scelta comunicata in ritardo. Pertanto, con riferimento al caso specifico, l'istante può ricorrere all'istituto della remissione in bonis per sanare la tardiva comunicazione della revoca dell'opzione per la cedolare secca, laddove sia in grado di dimostrare di aver tenuto un comportamento coerente con detta scelta - ossia i) possa provare di aver tempestivamente comunicato al conduttore la propria decisione di revocare l'opzione, e ii) di non aver corrisposto l'imposta sostitutiva con riferimento al secondo anno di locazione - fatti il cui rispetto non è accertabile in questa sede " Quindi la revoca tardiva possibile.
Quesiti16/06/2026TASSAZIONE REDDITO ESTEROBuongiorno, alla contribuente, residente in Italia, a seguito del decesso del marito, lavoratore dipendente frontaliero in Svizzera, dopo le procedure del tribunale per la tutela dei minori (ci sono due figlie) è stata incassata dagli eredi l'assicurazione di invalidità. subentra poi l'AVS e viene liquidata la quota di pensione di vedovanza. Concluse queste pratiche viene liquidato il secondo pilastro.
Quesiti15/06/2026VALORE BENI STRUMENTALI AL 01/01 PER CALCOLO SPESE MAN.RIP.DETRAIBILIBuongiorno, un autotrasportatore ditta individuale in contabilità semplificata nel corso dell'esercizio 2024 ha riscattato un autocarro in leasing, annotando il valore di riscatto nel registro dei beni ammortizzabili. Ai fini del calcolo del valore dei beni strumentali al 01/01/2025 per la quantificazione delle spese di manutenzione e riparazione sostenute nell'anno 2025 ed eventualmente eccedenti il 25 (in quanto impresa di autotrasporto), quale valore deve essere considerato: quello di acquisto sostenuto dall'impresa concedente così come indicato nei dati ai fini ISA, oppure quello di riscatto Grazie In merito al quesito posto si evidenzia che art. 102, comma 6, TUIR dispone, in particolare, che: "Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili ... del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili" Ade nella Circolare 29/2011 ha precisato, in particolare, che: "Domanda Tra i beni che concorrono alla determinazione della base di computo della percentuale forfetaria del 5 per la deducibilità fiscale delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, possono essere considerati anche quelli condotti in locazione finanziaria Risposta L’articolo 102, comma 6 del TUIR stabilisce che Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; ().
Quesiti14/06/2026Visto di Conformità su dichiarazione IVABuongiorno, un soggetto IVA (una Srl) ha incaricato a predisporre, apporre il visto di conformità e spedire la propria dichiarazione IVA, a credito di 15.000 euro, a un professionista, abilitato a vistare le dichiarazioni, diverso dal tenutario delle scritture contabili commercialista pure abilitato ad apporre il visto di conformità Può essere contestata tale scelta da parte di AdE, e quindi la Srl era obbligata a far vistare e spedire la dichiarazione IVA dal professionista che tiene la contabilità E nel caso di risposta affermativa a quest'ultima domanda si può sanare la situazione mediante l'invio di una dichiarazione integrativa da parte del professionista tenutario delle scritture contabili (il dubbio è che un integrativa del genere possa innescare verifiche o che non sia ritenuta valida). (dalle circolari, istruzioni alla dichiarazione ecc. è chiaro che la dichiarazione deve essere predisposta ed inviata dal soggetto che appone il visto, anche se non è dello stesso parere la Cgt di I grado di Bari, ma quello che non risulta chiaro, dalle fonti, è se ad inviarla e vistarla sia obbligato il tenutario delle scritture se soggetto abilitato al visto) Grazie mille, e saluto cordialmente.
Quesiti13/06/2026Calcolo maternitàBuongiorno, siamo a richiedere un chiarimento operativo sul calcolo dell’indennità di maternità obbligatoria per una lavoratrice dipendente con contratto del Commercio, la sua retribuzione è composta da: retribuzione fissa mensile 1648,00 provvigioni mensili variabili non garantite da contratto scritto, ma di fatto sono ricorrenti tutti i mesi, e sono inserite sempre in busta paga e assoggettate a contribuzione inps. Chiediamo conferma di questi punti.