Quesiti31/07/2026Carrozzeria con vendita auto usateBuongiorno, la Mettiunapezza srl, svolge l'attività di carrozzeria, ha iniziato ora attività accessoria di vendita auto usate, ovvero acquista auto usate da privati, le ripara e le rivende. Applicherà il regime del margine analitico in questo modo: Acquisto da privato 1.000,00 regime del margine art.36 Acquisto materiali per la riparazione 2.000,00 iva detraibile Prezzo di vendita finale 9.000,000 di cui 1.000,00 in regime del margine di cui 8.000,00 imponibile IVA 22 E' corretto Grazie.
Quesiti29/07/2026cessione quote societarieBuongiorno,una persona fisica cede nel 2025 con atto notarile delle quote di società SRL con incasso in parte nel 2025 e in parte nel 2026..Posto che nel 2026, quindi nell'annoi successivo, ha pagato delle commissioni di intermediazione relative a detto atto di cessione quote del 2025, si chiede se dette commissioni possono essere aggiunte al costo di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza (che sarà poi tassata in proporzione agli incassi nel 2025 e nel 2026) In merito al quesito posto si evidenzia che art. 60, comma 6, TUIR dispone, in particolare, che: "Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione ..." Si risponde quindi in modo affermativo "Posto che nel 2026, quindi nell'annoi successivo, ha pagato delle commissioni di intermediazione relative a detto atto di cessione quote del 2025, si chiede se dette commissioni possono essere aggiunte al costo di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza" Cordialitá Buongiorno, si chiede anche conferma che possono essere anche conteggiati tra gli oneri le spese effettuate dalla società funzionali alla loro vendita (nello specifico trattasi di oneri di urbanizzazione pagati dalla società al fine di rendere edificabile un terreno da essa posseduto e quindi poterlo vendere).
Quesiti28/07/2026regime forfettario causa ostativa collaborazione occasionaleBuonasera, un soggetto nel 2024 ha ricevuto compensi occasionali (dichiarati nel quadro RL) da una società, il 01 gennaio 2025 apre la partita iva come professionista e con contestuale iscrizione all'Inarcassa. Emette nel 2025 fatture nei confronti della stessa società con la quale aveva collaborato occasionalmente per il l'80 del suo fatturato, cambiando completamente contratto e cambiando completamente mansione rispetto alla collaborazione occasionale e tra l'altro in nuova veste da soggetto iscritto alla cassa previdenza Trattasi di causa ostativa al regime forfettario Grazie In merito al quesito posto si evidenzia che la lettera d-bis), art. 1, comma 57, Legge 190/2014 dispone che non possano avvalersi del regime forfetario: "le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni" Sul punto la Circolare 9/2019 precisa che: "A questo proposito, non rientrano in ogni caso nell’ambito di applicazione della causa ostativa, i percettori dei redditi di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d), f), g), h), h-bis), i) ed l), del TUIR, ferma ovviamente restando la loro corretta qualificazione ai fini fiscali.