Prontuario lavoro Tipologie contrattuali25/07/2017Le collaborazioni coordinate e continuative dal 25.6.2015La collaborazione coordinata e continuativa è, dalla dottrina prevalente, classificata come una figura intermedia tra subordinazione (art. 2094 c.c.) e autonomia (art. 2222 c.c.) e i rapporti di co.co.co. sono rapporti caratterizzati da prestazione personale, non a carattere subordinato, d’opera non occasionale, ma continuativa e coordinata col committente.
Prontuario lavoro Gestione dei rapporti di lavoro21/02/2017I permessi per donazione sangueLa disciplina dei permessi per donazione di sangue è racchiusa nella legge n. 584 del 13/7/1967, dove l’articolo 1, sostituito dall’articolo 13 della legge n. 107 del 4 maggio 1990 e riconfermato dall’articolo 8 della legge 219 del 21/10/2005, stabilisce che i lavoratori dipendenti, donatori di sangue e di emocomponenti, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando l’intera retribuzione con diritto alla copertura contributiva tramite contribuzione figurativa di cui all’articolo 8 della legge n. 155 del 23/4/1981 (circ. INPS nn. 134367/81 e 144/1990 e 180 del 13/7/1992).
Prontuario lavoro Gestione dei rapporti di lavoro21/02/2017Il congedo straordinario biennale retribuitoAggiornato con: modifiche apportate dal D.lgs. n. 119/2011, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013 e dalle circolari Inps n. 159 del 15 novembre 2013 e n. 44 del 26 marzo 2014 - Il congedo straordinario, disciplinato dall’articolo 42, comma 5, del T.U. sulla maternità e paternità contenuto nel D.lgs. n. 151/2001, è fruibile per un periodo massimo complessivo di 2 anni in tutta la vita lavorativa, in un’unica soluzione ovvero in modo frazionato, tra tutti gli aventi diritto, per ogni familiare disabile assistito, per ogni singolo lavoratore dipendente. I presupposti per poter fruire del congedo straordinario retribuito sono gli stessi richiesti per la fruizione dei permessi ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: il riconoscimento della condizione di disabilità grave del soggetto da assistere da parte della competente Commissione medica Asl, di cui all’art. 4, comma 1, della legge 104/1992, integrata dal medico Inps, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102; il soggetto da assistere non deve essere ricoverato a tempo pieno, intendendosi con ciò il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria e continuativa.