La Corte di Cassazione, pronunciandosi su una questione di particolare importanza, ha sancito che:
- amministratore unico e consigliere di amministrazione di una società di capitali sono legati da un rapporto di tipo “societario”
- che, in considerazione della “immedesimazione organica” che si verifica tra persona fisica ed l’ente e dell’assenza del requisito della coordinazione non è compreso tra quelli previsti dall’art. 409, n. 3, c.p.c.
ne deriva che i compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dal quarto comma dell’art. 545 c.p.c..