Info Flash Fiscali 014 / 1726/01/2017Flash - Invio dati sanitari sistema TS - Proroga al 9 febbraioCon il Provvedimento del 25.01.2017 l’Amministrazione Finanziaria, in ragione del Decreto del MEF (in corso di pubblicazione in GU)che posticipa la presentazione dell’invio dei dati al sistema TS al 9 febbraio (il luogo del 31.01), ha disposto: - la messa a disposizione dei dati in questione da parte dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 10.03.2017 - la possibilità di effettuare l’opposizione all’invio dei dati al sistema TS: per l’anno 2017, in relazione ai dati delle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta 2016, in relazione ad ogni singola voce, dal 10 febbraio 2017 al 9 marzo 2017 a partire dal 2018 dal 1 al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.
Info Flash Fiscali 223 / 2003/12/2020Spese sanitarie - Nuove regole d'invio dei dati al sistema TSIn relazione all’invio al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie delle persone fisiche, per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, il MEF ha, di recente, provveduto a: integrare le informazioni da indicare già per le spese del 2020 richiedendo anche le modalità di pagamento modificare dal 1/01/2021 la periodicità di invio, che diventa mensile.
Info Flash Fiscali 026 / 1604/02/2016Flash - Invio al sistema TS delle spese sanitarie - Le recenti FAQA pochi giorni dalla scadenza del 9/02/2016, per l’invio delle spese sanitarie relative al 2015, sono state pubblicate sul sito del Sistema tessera sanitaria le risposte alle domande più frequenti (FAQ) poste dagli operatori in merito all’invio dei dati che serviranno per la predisposizione del 730/2016 precompilato. ... Qualora questi ultimi esercitino la propria attività all'interno di una srl, che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate nel 2015 sono trasmesse dalla struttura solo se questa è accreditata per l'erogazione dei servizi sanitari; per il 2015 sono esclusi dall'obbligo i cd. paramedici (fisioterapisti, ecc.) non accreditati; gli iscritti all’albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, non sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitare erogate; la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il criterio di cassa; i dati relativi alle spese sanitarie sono trasmessi tenendo conto della data dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento riporti una data precedente; considerato che l’obbligo riguarda i soli documenti di spesa rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del contribuente, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche provate (non ai soggetti passivi Iva); gli eredi non devono inviare le fatture emesse dal de cuius, in quanto essi non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari e non possono accreditarsi al Sistema tessera sanitaria; se risulta impossibile acquisire il codice fiscale del contribuente, la spesa non deve essere trasmessa, in quanto il codice fiscale è un elemento essenziale per l’attribuzione dell’onere nella dichiarazione precompilata e rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione.