Fisco passo per passo 02/02/2026Credito d’Imposta ZLS - Approvati i modelli di Comunicazione, i termini e le modalità di fruizione 2026-2028Con il Provv. 30/01/2026, n. 3873, l’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente approvato i modelli di comunicazione e comunicazione integrativa necessari per la fruizione del contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti effettuati nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS). L'agevolazione, istituita dall’art. 13, DL n. 60/2024, è stata oggetto di proroga, con modifiche, da parte della legge di Bilancio 2026 (art. 1, co. 444-447, L. n. 199/2025).
Fisco passo per passo 02/02/2026Credito d’Imposta ZES Unica - I Modelli di Comunicazione ed altre disposizioni attuativeCon il Provv. 30/01/2026, n. 3882, l’Agenzia delle Entrate approva i modelli ufficiali di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta ZES unica, istituito a favore delle imprese che investono in beni strumentali nuovi nelle regioni del Mezzogiorno e in altre zone ammissibili. Il credito d’imposta è destinato agli investimenti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 all’interno della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, istituita ai sensi dell’art. 16 del D.L. 124/2023 e disciplinata dalla legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi da 438 a 443).
Fisco passo per passo 02/02/2026In G.U. il nuovo "Testo unico dell'IVA", in vigore dal 2027Nella G.U. n. 24 di ieri è stato pubblicato il D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, recante il nuovo Testo unico in materia di IVA. Originariamente elaborato per entrare in vigore dal 1 gennaio 2026, l’art. 171 del decreto stabilisce che le nuove disposizioni entreranno in vigore solo dal 1 gennaio 2027, recependo quanto disposto dal "decreto Milleproroghe 2025 (art. 1, co. 9, DL 100/2025), che ha differito l’efficacia di numerosi altri Testi unici a tale data.
L’evoluzione della Giurisprudenza 02/02/2026Controlli a posteriori: la Corte UE legittima la determinazione del Valore in Dogana con metodi statistici aggregatiCon la sentenza del 29 gennaio 2026 nelle cause riunite C-72/24 e C-73/24, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata su un tema di rilevanza operativa e interpretativa fondamentale per le pratiche doganali: la determinazione del valore in dogana nel caso in cui, in sede di controllo a posteriori, non sia più possibile accedere alle merci fisicamente né desumere dati precisi dai documenti doganali originari. Il punto centrale della decisione riguarda la possibilità, da parte delle autorità doganali, di rivalutare il valore in dogana di merci già importate ricorrendo ai metodi secondari, anche quando all’atto dell’importazione sia stato utilizzato un regime semplificato su richiesta del dichiarante, ai sensi dell’articolo 81 del Reg. n. 2913/92 e dell’articolo 177 del Reg. n. 952/2013.