Quesiti17/10/2018Marca da bollo su fatturesrl esegue operazioni attivi con soggetto passivo di imposta snamarinese, (b2b) sia come lavorazioni sia come vendite gli articoli iva si confermano in rispettivmanete non imp 7 ter non imp 41 deve essere apposta la marca da bollo di due euro in entrambi i casi se operaizoni superiori ai 77.47 euro se la marca da bollo risultasse necessaria, dal momento che si invia la fattura pdf via email al cliente ..è possibile aggiungere tra le note della fattura "marca da bollo apposta sulla copia fattura di chi la emette, con codice identificatio n...." In relazione ad operazioni effettuate con controparti operatori economici sammarinesi: ) le cessioni di beni: risultano non imponibili ex art. 71 Dpr 633/72 e, in quanto tali, esenti dall'applicazione dell'imposta di bollo ) le prestazioni di servizio: risultano escluse da Iva ex art. 7-ter Dpr 633/72 e, in quanto tali, da assoggettare ad imposta di bollo di . 2 laddove superiori a . 77.47.
Quesiti17/12/2018Fattura elettronica e ristoranti e/o bar - bollo virtuale e autorizzazione1) In seguito all'obbligo di emissione della fattura elettronica i ristoratori come devono comportarsi nei confronti dei clienti quando questi escono dal locale senza nulla in mano che provi l'emissione della fattura Ossia se si verifica un controllo della Guardia di Finanza cosa esibisce il cliente che ha richiesto la fattura Deve comunque essere stampato un documento cartaceo 2) per gli odontotecnici e gli assicuratori che devono emettere fattura assolvendo imposta di bollo è necessaria autorizzazione per pagare l'imposta di bollo in maniera virtuale come prima o .essendo ormai obbligatorio tale metodo di pagamento ,tale autorizzazione non è più richiesta grazie mille 1) Un ristoratore è un "dettagliante" tenuto alla certificazione del corrispettivo; ciò significa che, in generale, è obbligato ad emettere ricevuta fiscale/scontrino (anche nei confronti dei soggetti passivi Iva). Tale documento può non essere emesso nel caso in cui sia sostituito dalla fattura emessa nel medesimo termine con cui avrebbe dovuto essere messa la ricevuta fiscale/scontrino; quest'ultimo documento va emesso al momento di ultimazione della prestazione e, pertanto, la fattura dovrà essere emessa immediatamente (e non entro le ore 24.00 del medesimo giorno).
Info Fisco 009 / 1917/01/2019Stampa dei registri contabili dell’esercizio 2017Entro 3 mesi dal termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni per il 2018 (dunque entro il prossimo 31/01/2019), la generalità dei soggetti passivi Iva deve provvedere alla stampa dei registri contabili meccanografici riferiti all’anno 2017, in relazione: sia ai registri "fiscali" (non solo i registri Iva, ma anche i modelli dichiarativi 2017 del periodo 2016) che quelli tenuti in ossequio alle disposizioni civilistiche (libro giornale e il libro inventari). Tale termine vale anche per i soggetti che conservano i dati in modo digitale (come recentemente ribadito anche dall’Agenzia Entrate), estendendosi, in tal caso, anche alle fatture elettroniche emesse nel 2017.
Fisco passo per passo 21/01/2019Stampa registri contabili entro il 31/01/2019Entro il prossimo 31/01/2019 (3 mesi dal termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, fissato per il 2018 al 31.10.2018), la generalità delle imprese deve provvedere alla stampa dei registri contabili meccanografici riferiti all’anno 2017; ciò riguarda, sia i registri "fiscali" (registri Iva) che quelli tenuti in ossequio alle disposizioni civilistiche (libro giornale e il libro inventari). Come noto, l’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo comporta l’obbligo di tenere determinati libri e registri contabili secondo quanto prescritto dal codice civile e/o dalle norme tributarie, prime fra tutte il DPR 600/73 e il DPR 633/72. a) NORMATIVA CIVILISTICA L’obbligo di tenuta delle scritture contabili è sancito dall’art. 2214 c.c. secondo cui l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere: il libro giornale e il libro degli inventari; le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.
Quesiti24/04/2019Imposta di bollo su spese anticipate su fatture professionistivorrei avere chiarimenti in merito alla apposizione della marca da bollo 2 euri su fatture professionisti con addebito spese anticipate e o rimborsate superioro a 77,47 euri seguendo anche i presupposti indicati nella risoluzione 98/e 3/7/2001in particolare per i seguenti casi 1-il professionista oltre all'onorario indica spese anticipate per bolli e diritti eccedenti 77.47 2-ilprofessionista oltre all'onorario indica le spese per contributi dipendenti del cliente oltre 77,47 3 il professionista oltre all'onorario indica spese per registrazione contratti e bolli oltre 77,47 ringrazio anticipatamente In relazione a quanto prospettato, tutte le operazioni indicate devono essere assoggettate all'imposta di bollo di 2 euro, nella considerazione che non rileva il fatto che in fattura vi siano degli importi assoggettati ad Iva, essendo sufficiente che la somma degli importi su cui non è applicata l'Iva ecceda l'importo di 77,47 (in tal senso è chiara la RM 98/2001 citata nel secondo caso affrontato; ovviamente non può trovare applicazione il primo caso in quanto limitato gli addebiti delle P.A.). Le spese "anticipate in nome e per conto" di cui all'art. 15 c. 1 n. 3) Dpr 633/72 rientrano, a pieno titolo, tra gli importi escluse da Iva che obbligano all'applicazione dell'imposta di bollo, per importi superiori al limite di cui sopra.
Quesiti02/05/2019Imposta di soggiorno: titolo esclusione Iva e codice fatturazione elettronicauna società di capitale svolge attività alberghiera e trattiene imposta di soggiorno ai clienti imprese/privati in fattura l'importo dell'imposta di soggiorno è stata considerata fuori campo iva art.2 co.3 e pertanto in fattura elettronica tale importo è stato inserito con il codice N2 un'impresa cliente dell'albergo ha eccepito la non corretta applicazione ai fini iva: sostiene che l'importo è da considerare fuori campo iva art.15 co.1 p.to 3 e pertanto in fattura elettronica tale importo deve essere inserito con il codice N1. ha chiesto di emettere note di credito sulle molte fatture emesse nel 2019 e riemettere fatture con la corretta dicitura ... luca de stefani ne il quotidiano del fisco del 2/4/19 suggerisce l'applicazione dell'art. 15 ancorchè l'importo riaddebitato non è in "nome" del cliente. qual'è la corretta dicitura di esclusione ai fini iva e' suffragata da interventi dell'agenzia delle entrate qualora in fattura non vi siano altre voci soggette ad iva e l'importo dell'imposta di soggiorno sia superiore a 77.47 è dovuta la marca da bollo qualora sia da applicare l'art. 15 occorre effettivamente emettere note di credito e nuove fatture (come richiesto dall'impresa cliente che per tale errata codifica non intende procedere al loro pagamento) oppure le fatture emesse sono valide per la scarsa rilevanza sostanziale ai fini iva e in quest'ultimo caso esiste una sanzione in cui può incorrere l'impresa cliente Nel caso di specie concordo con il cliente dell'albergo: ) l'imposta di soggiorno è dovuta dall'avventore e trattenuta dalla struttura alberghiera ) la quale risulta responsabile per il versamento (in seguito alle novità introdotte dall’art. 4 c. 5-ter DL 50/2017, nell'ambito del regime delle "locazioni brevi"). Trattandosi di una "tassa" locale, si ritiene vada indicata in fattura in esclusione da Iva ex art. 15 c. 1 n. 3) Dpr 633/72, cui corrisponde il codice natura N1 (non vi è alcun chiarimento ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate o della giurisprudenza; in tal senso si è, al contrario, espressa Federalberghi).