Info Fisco 090 / 1821/05/2018Ecobonus - Cessione del credito - Chiarimenti delle entrateIn relazione alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica, l’Agenzia ha recentemente rilasciato chiarimenti in merito alla possibilità di optare, in luogo della funzione della detrazione, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione. Tra i principali chiarimenti si riassume quanto segue: cedente: la cessione può essere effettuata da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione cessionario: tra gli altri soggetti privati sono compresi soggetti diversi dai fornitori, ma collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione cessioni successive: il cessionario può, a sua volta, cedere il credito a terzi; non sono, tuttavia, ammesse cessioni ulteriori clausola di salvaguardia: sono fatte salve eventuali terze cessioni del credito (ulteriori rispetto a quelle ammesse) e le cessioni verso soggetti diversi da quelli ammessi effettuate fino al 18/05/2018, cioè antecedentemente ai chiarimenti offerti dalla CM 11/2018.
Fisco passo per passo 01/06/2018Detrazione per interventi di riqualificazione energetica: limiti alla cessione del creditoCon la Finanziaria 2018 il Legislatore ha disposto che la cessione del credito, derivante dalla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica agevolati, possa essere effettuata: sia dai soggetti capienti che dai soggetti soggetti incapienti di cui ai citati artt. 11 e 13, TUIR; per tutti gli interventi di riqualificazione energetica agevolati previsti dall’art. 14, DL n. 63/2013, così come risultante dopo le modifiche apportate dalla stessa Finanziaria 2018. Viene inoltre ribadito che il credito può essere ceduto: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ad altri soggetti privati, con facoltà per gli stessi di cedere il credito ricevuto ad altro soggetto.
Quesiti05/11/2018Cessione di creditoBuongiorno si chiede la possibilità di cedere un credito (sul quale è già presente un decreto ingiuntivo) di una snc al socio, in quanto la compagine intende chiudere la società entro l'anno. se si, è possibile con una normale atto di cessione di credito che se fatta con corrispondenza commerciale non è dovuta l'imposta di registro Grazie La cessione di un credito di natura non finanziaria (cioè non derivante da una fornitura effettuata dalla società) rientra tra le operazioni escluse da Iva (art. 2 c. 3 lett. a) Dpr 633/72). In quanto tale: ) soggetta ad imposta di registro (con applicazione dell'imposta di registro proporzionale dello 0,50), ai sensi dell'art. 6 della Tariffa Parte I TUR ) soggetta ad imposta di registro nel solo "caso d'uso" laddove la stipula avvenga "per corrispondenza", ai sensi dell'art. 1 della Tariffa Parte II TUR A tal fine nulla cambia se tale credito viene "assegnato" quale contropartita del residuo attivo in sede di riparto finale (in tal caso la CCIAA richiede la registrazione di tale piano di riparto), oppure se il credito viene ceduto al socio anteriormente alla formazione del piano di riparto.
Fisco passo per passo 19/04/2019Cessione del credito sismabonusecobonus anche ai soci dell'impresa sub-appaltatriceCon la risposta n. 109/2019, l'Agenzia delle Entrate: relativamente al caso di: una società che ha acquisito da un condominio un credito fiscale derivante da detrazioni collegate a interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica (sisma bonus ecobonus) che intende cedere (nel limite di una sola ulteriore cessione successiva alla prima) ai soci lavoratori artigiani della impresa edile sub-appaltatrice premesso che: in relazione alle spese sostenute per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione maggiorata dell’80 o dell’85 (a seconda se gli interventi determinano il passaggio, rispettivamente, a una o due classi di rischio inferiori) per la cessione del credito corrispondente all’ecobonus e sisma bonus (v. CM 11/2018 e CM 17/2018) a favore di sub-appaltatori che presentano un collegamento con l’intervento è stato precisato che nel caso in cui il fornitore del servizio si avvale di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione valutato sia con riferimento alla cessione originaria sia a quella successiva.