Quesiti24/06/2020Fatture di acquisto beni e servizi intra ricevute in ritardoBuongiorno, con la presente le sottopongo i seguenti quesiti: 1) Ditta Individuale che ci consegna nel 2020 una fattura Intra (acquisto beni) datata 2018, siccome per questo contribuente dobbiamo presentare una dichiarazione IVA Integrativa per il periodo di imposta 2018, registriamo la fattura nel 2018, dobbiamo presentare un Intra integrativo, quali sono le sanzioni 2) Ditta Individuale che ci consegna nel 2020 una fattura Intra (acquisto servizi) datata 2019, visto che dobbiamo ancora presentare la dichiarazione IVA 2020, la registriamo nel 2019, oltre all'Intra Integrativo dobbiamo presentare anche l'esterometro integrativo Quali sono le sanzioni 3) Per una Snc che presenta l'Intra mensilmente, erroneamente è stata registrata 2 volte una fattura INTRA del mese di Ottobre 2019 (registrata a Ottobre 2019 e anche a Novembre 2019), questa fattura è stata comunicata sia nell' INTRA di Ottobre 2019 che Novembre 2019 stessa cosa vale per l'Esterometro. Ora come dobbiamo procedere Presentare un Intra rettificativo E per quanto riguarda l'Esterometro Quali sono le sanzioni Resto in attesa di un riscontro Grazie 1) La sanzione per gli Intrastat è pari a 500 per ciascun modello non inviato (al contrario, non si applica alcuna sanzione nel caso si tratti di integrare un dato nel mod Intra2-bis a suo tempo già presentato per altre fatture; in tal senso è chiaro l'art. 11 co. 4 Dlgs 471/97), da abbattere tramite ravvedimento operoso (l'abbattimento ad oggi è pari a 1/7, considerata la tardività indicata).
Quesiti17/07/2020Fattura vendita soggetto aireun nostro cliente logopedista ha effettuato una prima visita con un bambino tramite skype (logopedista in italia bambino negli stati uniti), adesso deve fare la fattura al genitore iscritto all'aire e residente negli stati uniti. la fattura la emette ugualmente esente art. 10 deve essere considerata come fattura estera e quindi rientra nell'esterometro in quanto non obbligato all'invio telematico della fattura Nel caso di specie, si verte nell'ambito: ) di una prestazione "generica" (la prestazione paramedica) ) effettuata nei confronti di un soggetto fiscalmente non residente in Italia e non soggetto passivo Iva (il genitore residente negli Stati Uniti). Pertanto, l'art. 7-ter Dpr 633/72 prevede l'applicazione "dell'Iva in Italia", cioè l'applicazione del regime proprio dell'operazione come se il contribuente fosse fiscalmente residente in Italia; tanto premesso, laddove viene siano i presupposti, la prestazione risulterà esente Iva ex art. 10 Dpr 633/72.
Quesiti16/09/2020Iva fatture estere , fornitore con p.i. italianaBuonasera, ricevo spesso fatture da fornitori esteri identificati in italia , indicano partita iva italiana applico reverse charge e presento esteromestro perchè non addebitano iva ho ricevuto una fattura elettronica con indirizzo estero , p.i. italiana e applicazione iva - ho constatato che questo fornitore ha stabile organizzazione a Milano- tratto questa fattura come da fornitore italiano, corretto purtroppo ricevo fatture indirizzate a soggetti passivi italiani con indicazione in fattura della p.i.del soggetto italiano che acquista, da fornitori esteri identificati in italia ed erroneamente, secondo me, applicano l'iva. ho applicato il reverse charge e presentato esterometro. è corretto il fornitore ha già versato iva allo stato perchè versarla ancora non trovo spiegazioni al riguardo diverse da quanto applico. non ho visto qualche risoluzione in merito grazie dell'aiuto cordiali saluti In relazione a quanto prospettato, occorre chiarire quanto segue. 1) E’ corretto trattare una fattura emessa da una stabile organizzazione in Italia di un soggetto estero al pari di qualsiasi fattura di un soggetto passivo residente in Italia (nessun esterometro; detrazione dell’Iva; nessun Intrastat anche se la casa madre e in un paese UE; ecc.). 2) Al contrario ciò non è corretto nel caso in cui il cedente non possiede una stabile organizzazione in Italia, ma possieda una mera partita Iva in Italia (tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale). In tal caso, infatti, è corretto operare come indicato per la prima fattura: ) si tratta di un acquisto interno (RM 21/2015) ) da assoggettare a reverse charge (senza Intrastat nel caso in cui il fornitore sia residente in un paese UE, posto che adesso deve pensarsi il rappresentante fiscale/partita Iva italiana).
Quesiti17/11/2020Fattura di acquisto da soggetto estero con P.IVA italianaBuongiorno, un professionista italiano in regime IVA ordinario ha acquistato un oggetto su Amazon, venduto però da un fornitore cinese, che gli ha inviato una fattura cartacea (non c'è la fattura elettronica). La fattura (che si allega) riporta l'intestazione del venditore cinese, con sede in Cina, ma con la P.IVA italiana.
Quesiti19/01/2021Fattura trasporto merci servizi UEBuongiorno, un mio cliente SNC non ha registrato per errore una fattura per euro 2.500 di maggio 2019 di trasporto merci da un suo fornitore GB. La registra in data 31/12/2020 con applicazione del reverse charge -chiedo: visto che non è un vettore ma lo stesso fornitore che mi ha addebitato il trasporto, seppure con fattura separata dalla merce, è corretto lintegrare l'INTRA acquisti -chiedo: è corretto considerare indetraibile l'iva del registro acquisti in quanto fattura datata 2019 registrata nel 2020 -chiedo: i ravvedimenti da operare sono: 1) 1/7 di 500 euro per la tardiva registrazione della fattura con applicazione del reverse charge 2) 1/7 di 2 euro per l'esterometro (o inserendo la fattura nell'esterometro del 4' trimestre 2020 non è dovuta sanzione) 3) niente sanzione INTRA in caso di integrazione dell'INTRA di maggio 2019 o 1/7 di 500 in caso in cui in maggio 2019 non fosse stato presentato alcun modello INTRA E' corretto che non siano considerate sanzionabili nè la dichiarazione IVA/2020 anno 2019 , nè la LIPE del 2' trimestre 2019 Grazie L'agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che: ) nel caso in cui le spese di trasporto vengono addebitate dal cedente i beni ) tali spese risultano essere accessori al costo di acquisto non dovendo, dunque, essere trattate come prestazioni di servizio ma come costo accessorio e incrementative del prezzo d'acquisto dei beni; ciò anche nel caso in cui vengono addebitate separatamente rispetto all'addebito dei beni (RM prot. 405397 del 20/05/1983).