Le risposte ai Quesiti 18/01/2019Associazioni sportive: risposta ai principali dubbi operativi relativi all’applicazione della fattura elettronicaDOMANDA Il quesito riguarda l'applicazione delle nuove regole per la fatturazione elettronica dei soggetti, associazioni sportive, pro loco ed associazioni in genere che applicano il regime 398. Si chiede conferma di quanto segue. a) La regola della fattura elettronica emessa dal committente in nome e per conto dell'associazione riguarda tutti i soggetti che adottano il regime 398, con ricavi commerciali superiori a 65.000,00 euro; b) Nel caso precedente, chi sarà, il committente o l'associazione, a dover effettuare la conservazione sostitutiva c) Come ci si deve comportare nel caso di prestazione fatta a favore di un Ente Pubblico ( committente ) d) Come ci si deve comportare nel caso di fattura elettronica, quando il committente è un privato e) Una Associazione con ricavi commerciali inferiori a 65.000,00 può scegliere di effettuare comunque la fatturazione elettronica, seguendo le regole, come illustrato nei punti precedenti RISPOSTA In relazione a quanto richiesto, si risponde rispettivamente come segue: a) la risposta è positiva b) la conservazione sostitutiva dovrà essere incarico all'associazione (la fattura è emessa per suo conto e tutti i relativi obblighi sono incarico all'associazione) c) in presenza di fattura nei confronti di una P.A. solo l'Agenzia potrà chiarire se prevale l'art. 10 c. 01 secondo periodo DL 119/2018 (con obbligo per la P.A. di emettere fattura in nome e per conto dell'associazione) o la disposizione che obbliga ad emettere fattura elettronica PA nei confronti delle pubbliche amministrazioni (si ritiene prevalga la prima in quanto "norma speciale" rispetto alla seconda, da considerare "norma generale").
Le risposte ai Quesiti 05/02/2019Fattura elettronica: emissione nota di variazione per codice imponibile errato e mancata indicazione ritenuta d’accontoDOMANDA Un srl cliente ha redatto delle fatture elettroniche indicando erroneamente, nel formato XLM: 1) cod.N1, imponibile escluso art. 15, in luogo del cod. (esatto) N4 imponibile esente art. 10; 2) omettendo l'applicazione della ritenuta d'acconto con relativi dati ovvero tralasciando di indicare sia il Tipo, sia l'Importo, sia l'Aliquota e sia la Causale.
Notizie Flash 11/02/2019Fattura elettronica: la moratoria sulle sanzioni va prorogata al 16 marzoCon un comunicato stampa datato 8 febbraio 2019 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha messo in evidenza che sta venendo a generarsi una situazione di emergenza a seguito dell’introduzione dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica nell’ambito delle operazioni tra soggetti privati. Per tale ragione, il Presidente del CNDCEC, Massimo Miani, ha inviato in data 8 febbraio 2019 una lettera: - al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria; - al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore; con la quale ha ribadito la richiesta di una proroga al 16 marzo (dal 16 febbraio, per i soggetti con periodicità Iva mensile) della moratoria sulle sanzioni in relazione alla trasmissione tardiva delle fatture elettroniche.
Fisco passo per passo 14/02/2019Niente fattura elettronica per i medici di famigliaCon la risposta 54/2019, l'Agenzia delle Entrate: relativamente alle modalità di certificazione da parte dei medici di famiglia dei compensi percepito dall’A.S.L. e/o direttamente dai pazienti premesso che: l'obbligo generalizzato della fattura elettronica (che, come noto, decorre dal 1 gennaio 2019) per le operazioni da documentare tramite fattura secondo le previgenti disposizioni non riguarda i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, i quali, in riferimento al solo periodo d’imposta 2019, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (cfr. l’articolo 10-bis del D.L. n. 119 del 2018) prevede la contestuale soppressione delle spesometro periodico (art. 21 del D.L. n. 78 del 2010) non riguarda i medici di famiglia: nè per i compensi percepiti dalle ASL: si richiama la RM 98/2015 che escludeva l'obbligo di emissione ella FE verso la PA (lo stesso vale con l'entrata in vigore del'obbligo generalizzato della FE), considerato che l'art. 2 del DM31 ottobre 1974 considera tale operazione da non certificare tramite fattura, in quanto sostituita dal foglio di liquidazione dei corrispettivi nè per le prestazioni rese ai pazienti: considerato il divieto previsto per il periodo d'imposta 2019 all'emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Per quanto riguarda l'abrogazione dello spesometro, l'Agenzia evidenzia che anche i medici di base, dal 1 gennaio 2019, non sono più tenuti all’invio dello spesometro.
Fisco passo per passo 19/02/2019Fattura elettronica: le procedure operative per il reverse charge internoNel caso di fattura elettronica soggetta ad inversione contabile (codice N6), il committente soggetto passivo IVA ha due alternative per assolvere agli obblighi IVA relativi all’integrazione della fattura ricevuta e alla sua registrazione nel registro delle fatture attive e passive. Analizziamo quali sono le diverse possibilità per il contribuente. 1 soluzione La prima soluzione, descritta nella CM 13/E/2018 e confermata nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate, tenendo conto del dettato normativo e della immodificabilità della fattura elettronica, prevede che il committente: integrazione fattura: predisposizione di un altro documento (sotto qualsiasi forma) contenente i dati della fattura originaria emessa dal prestatore, indicando: l’ammontare dell’imposta calcolata secondo l’aliquota dei servizi acquistati, se si tratta di operazioni imponibili, o il titolo di inapplicabilità dell’imposta, se si tratta di operazioni non soggette, non imponibili o esenti. conservazione documento integrativo: si dovrà procedere successivamente alla conservazione del documento integrativo unitamente alla fattura elettronica ricevuta dal prestatore (che dovrà comunque essere conservata in formato elettronico); sarebbe preferibile, in tal senso, procedere alla materializzazione della fattura elettronica da conservare unitamente al documento riepilogativo.
Le risposte ai Quesiti 22/02/2019Autofattura elettronica ricevuta da AmazonDOMANDA Un cliente del nostro studio che effettua l'attivita di commercio online codice Ateco 479110, gia' nel 2018 ha lavorato con Amazon, e all'infuori dei normali rapporti commerciali tra le parti, è successo che Amazon prelevasse dalla logistica del nostro cliente dei prodotti e li vendesse privatamente, e in questo caso Amazon emetteva per conto del nostro cliente una fattura vendita così impostata: - Tipo documento: Fattura Vendita - Cedente/Prestatore: il nostro cliente - Cessionario/Committente: Amazon EU s.a.r.l. succursale italiana, Partita iva: IT08973230967 sede Milano - operazione soggetta a iva del 22 Tale documento veniva registrato nel registro iva fatture emesse del nostro cliente su un sezionale a parte anche perchè aveva una numerazione sequenziale diversa dalle altre fatture emesse. Nell'anno 2019 a seguito introduzione fattura elettronica, sempre per lo stesso tipo di operazione Amazon(succursale italiana) invece di emettere fattura elettronica per conto del nostro cliente indicando tipo documento TD01 fattura e indicando il codice CC (cessionario committente) ha emesso il seguente documento ( che tra l'altro non porta neanche numerazione sequienziale infatti si passa dal numero.
Fisco passo per passo 22/04/2019Fattura elettronica: le deleghe antecedenti al 21.12.2018 non saranno più valide dal prossimo 3 maggioCon una Faq pubblicata sul sito Fatture e corrispettivi l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le vecchie deleghe per gli intermediari acquisite con il modulo antecedente al 21 dicembre 2018 non saranno più valide per la consultazione delle fatture elettroniche a partire dal 3 maggio. Periodo transitorio dal 1 gennaio 2019 fino al 3 maggio 2019 Nel periodo transitorio, che decorre dal 1 gennaio 2019 fino al 3 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate sta procedendo alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche che interessano il contribuente in qualità di cedente/prestatore o cessionario/committente, in conformità alle indicazioni ricevute dal Garante per la protezione dei dati personali, esclusivamente al fine di realizzare le seguenti funzionalità: acquisizione di alcuni dati di natura fiscale contenuti nelle fatture elettroniche, definiti principalmente nell’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g) relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione (i c.d. dati fiscali di cui al Provvedimento del 21 dicembre 2018), che sono estrapolati e raccolti dall’Agenzia delle Entrate in una banca dati separata e vengono trattati dall’Agenzia per le attività istituzionali di assistenza e di Controllo automatizzato mediante l’incrocio dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture con quelli presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate; realizzare un servizio facoltativo attraverso il quale il contribuente ha la possibilità di consultare o scaricare i file XML delle fatture emesse e ricevute attraverso SDI nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Notizie Flash 30/04/2019Il DAE semplifica la fattura elettronica per le esportazioniCon la risposta risposta 130/2019, l'Agenzia delle Entrate: relativamente al caso di un commerciante di autoveicoli che, in relazione alle esportazioni fuori dall’ambito Ue, ha scelto di emettere fatture elettroniche che tra gli allegati da inserire in sede di fatturazione vi è l’identificativo della bolla doganale, per il cui rilascio è tuttavia necessario avere già emesso la fattura premesso che: il contribuente effettuando cessioni all’esportazione, non è obbligato: né a emettere fattura elettronica né a trasmettere telematicamente i dati delle operazioni transfrontaliere poiché le cessioni sono documentate con bollette doganali (articolo 1, commi 3 e 3-bis, Dlgs 127/2015) il contribuente ha comunque la facoltà di emettere fattura elettronica tramite Sdi nei confronti di un soggetto non residente, inserendo un codice destinatario convenzionale. in ambito extra Ue, la prova dell’esportazione è fornita, in sostituzione del visto sul documento cartaceo, dal documento informatico rilasciato dalla dogana con la procedura Dae (Documento di accompagnamento all’esportazione), che fornisce un codice Movement reference number (Mrn). Il Dae viene rilasciato dalla dogana di esportazione allo spedizioniere o direttamente all’esportatore e accompagna la merce dalla dogana di esportazione fino alla dogana di uscita.
Notizie Flash 02/05/2019Divieto di fattura elettronica tramite SdI anche per i veterinariCon la risposta n. 15/2019 in risposta a una richiesta di consulenza giuridica, in cui si evidenzia che i veterinari, a differenza di altri operatori sanitari, effettuano anche prestazioni i cui dati non devono essere trasmessi all’Sts e si propone, per semplificare, di uniformare le procedure utilizzando, in ambito veterinario, per tutte le prestazioni professionali, la fatturazione elettronica tramite Sdi, evitando in tal modo l’invio al Sistema tessera sanitario. l'Agenzia delle Entrate: richiamando la risposta 78/2019 ele faq da 56 a 59, pubblicate sul sito dell’Agenzia, nell’area tematica Fatture e corrispettivi ha ribadito che: Vale anche per i medici veterinari il divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di interscambio per documentare le prestazioni professionali i cui dati devono essere trasmessi al Sistema tessera sanitaria, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. La regola, prevista dall’articolo 10-bis del Dl 119/2018, riguarda il periodo d’imposta 2019.
Fisco passo per passo 10/05/2019Vendita dei titoli di sosta senza fattura elettronicaCon la risposta n. 135/2019, l'Agenzia delle Entrate: relativamente al corretto trattamento Iva da riservare all’attività di acquisto di titoli di sosta dai gestori di autoparcheggio e di successiva vendita a utenti finali evidenzia che: anche dopo l'entrata in vigore, a partire dal 1 gennaio 2019, dell’obbligo generalizzato di documentare mediante fattura elettronica le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti e stabiliti in Italia continuano a trovare applicazione, da un lato, le disposizioni normative (incluse le deroghe espressamente previste) e, dall’altro, i chiarimenti di prassi relativi alle modalità di certificazione dei corrispettivi ante 1 gennaio 2019. Ciò detto, sulla base della disciplina attualmente vigente, l’Amministrazione, in riferimento al caso concreto oggetto dell’interpello, chiarisce che: le cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali sono operazioni fuori campo Iva (articolo 4, quarto comma, Dpr 633/1972; risoluzione n. 210/2001; risoluzione n. 174/2002) e vanno certificate mediante ricevuta emessa dalla società istante in nome proprio le cessioni di titoli di sosta di gestori privati rientrano nel regime Iva monofase (articolo 74, Dpr 633/1972) e vanno certificate mediante ricevuta emessa in nome proprio dall’istante senza indicazione separata dell’imposta (articolo 1, comma 2, Dm 30 luglio 2009) e con la specificazione che trattasi di operazione non soggetta ex articolo 74 Se l’utilizzatore finale, soggetto passivo Iva, richiede la fattura, la società istante, entro novanta giorni dalla richiesta, dovrà emettere fattura elettronica in nome e per conto del gestore privato del parcheggio; quest’ultimo deve essere indicato nel campo Soggetto emittente; nell’e-fattura va esposto l’importo dell’Iva e nel campo Altri dati gestionali va indicato che si tratta di un’operazione rientrante nel regime monofase.
Fisco passo per passo 16/05/2019Fattura elettronica: adesione al servizio di consultazione anche dopo il 2 settembreL’Agenzia delle Entrate nel corso del Forum Pa tenuto lo scorso 14 maggio ha anticipato che il contribuente potrà prestare il proprio consenso e accettare l’accordo previsto per l’Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici anche dopo il 2 settembre con la conseguenza, però, che solo da tale momento potrà consultare le fatture e scaricarle; nel nuovo modello di delega che dovranno acquisire gli intermediari, delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 non è necessario revocare la delega precedente; sarà possibile correggere errori effettuati nel pagamento dell’imposta di bollo nel primo trimestre 2019 senza incorrere in sanzioni. Delega fattura elettronica In base a quanto disposto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 5.11.2018, il contribuente può delegare fino a 4 intermediari, ai seguenti servizi di fatturazione elettronica: consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici; consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA; registrazione dell’indirizzo telematico; fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche; accreditamento e censimento dispositivi.
Fisco passo per passo 16/05/2019Estrazione beni deposito IVA: quando è obbligatoria la fattura elettronicaCon la risposta142/2019 l'Agenzia delle Entrate: relativamente all'emissione di autofatture per estrazione dei beni da un deposito IVA premesso che dal 1 gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. a normativa comunitaria ha autorizzato l’Italia ad applicare misure speciali, al fine di consentire un’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata sul territorio nazionale. in particolare, l’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, diversi da soggetti che beneficiano della franchigia delle piccole imprese, nonché a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario. In linea con tale auutorizzazione i soggetti identificati tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale non sono tenuti alla fatturazione elettronica.