Info Flash Fiscali 009 / 1917/01/2019Fattura elettronica - Videoforum del CNDCEC con le EntrateNell’ambito di un Videoforum organizzato dal CNDCEC i funzionari dell’Agenzia hanno rilasciato una serie di importanti chiarimenti in relazione alla fattura elettronica, tra cui, in particolare: fatture cartacee datate 2018: possono essere trasmesse anche nel 2019 data fattura: fino al 30/06/2019, la data da indicare nel file xml per le fatture non differite coincide con il momento di effettuazione (Iva esigibile) dell’operazione, mentre il momento di trasmissione rileva solo per la verifica della tempestività (per quanto sia prevista una moratoria sanzioni per il primo semestre 2019) modelli Intrastat: è confermato che la trasmissione periodica delle operazioni transfontaliere (cd. Esterometro) non esonera dall’invio dei modelli riepilogativi contribuenti minimi e forfettari: possono continuare ad operare tramite fatture cartacee, sia attive che passive.
Info Flash Fiscali 017 / 2029/01/2020Fatture riepilogative differite ed Immediate - Elenco delle prestazioni reseL’Agenzia delle Entrate, allineandosi a quanto precedentemente chiarito in relazione alle cessioni di beni nell’ambito della fatturazione differita, ha recentemente chiarito che: per il riepilogo delle prestazioni di servizi rese in un mese nei confronti del medesimo cliente, contenuti in una unica fattura (anche non differita, nel caso in cui la prestazione non sia stata incassata e, pertanto, non sia scattato il momento impositivo) è sufficiente richiamare eventuali liste riepilogative, ovvero qualsiasi altra documentazione usata nella pratica commerciale, che consenta l'esatta individuazione, qualificazione e quantificazione di tali servizi. Tale lista non deve essere obbligatoriamente allegata alla fattura e, quindi, essere inviata al SdI, ma va semplicemente conservata (in forma cartacea/elettronica).
Info Flash Fiscali 180 / 2005/10/2020Fattura elettronica - Nuove specifiche tecniche utilizzabili dal 1 ottobreIl Provv. 28/02/2020 ha modificato le Specifiche tecniche per la fatturazione elettronica: introducendo la possibilità di attribuire un maggior dettaglio al tipo di documento ed al codice Natura dell’operazione a decorrere dal 1/10/2020 (fino al 31/12/2020 è tuttavia possibile utilizzare ancora il precedente tracciato). Di particolare rilievo il fatto poter di individuare in modo specifico il presupposto del reverse charge effettuato dal contribuente che riceve la fattura in esclusione da Iva; dal punto di vista degli adempimenti, tuttavia, nulla viene modificato rispetto al passato, nel senso che il committente/acquirente: non è obbligato ad emettere la fattura elettronica per effettuare il reverse charge (indipendentemente che si tratti di integrazione di fattura UE o emissione di autofattura per operazione extraUE), rimanendo ciò una facoltà (finalizzata ad evitare l’esterometro e/o portare in conservazione sostitutiva l’operazione) potendo proseguire nella mera integrazione del cartaceo (cioè effettuata sul documento UE ricevuto o tramite emissione di autofattura cartacea per i servizi extraUE ricevuti), procedendo, poi, all’annotazione sui Registri Iva degli acquisti e delle vendite.