Info Fisco 134 / 2004/08/2020Bonus edili - Detrazione del 110 dopo la conversione del DL RilancioLa conversione in legge del Decreto Rilancio ha portato una serie di modifiche alla nuova detrazione maggiorata del 110 per determinate spese riferite agli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico. Tra le principali modifiche si evidenzia quanto segue: ambito soggettivo: la detrazione viene ampliata agli ETS (ed ASD/SSD per determinati interventi) ambito oggettivo: la detrazione è fruibile in relazione a non più di 2 unità immobiliari (non rileva se abitazione principale o meno), potendosi cumulare quella riferita ad interventi sulle parti comuni condominiali il limite di spesa agevolabile, variabile in funzione della tipologia di immobile, è stato oggetto di modifica risultano ora esclusi gli interventi su unità immobiliari classate A1, A8 e A9 è stata inserita la demolizione e ricostruzione fedele dell’edificio; inoltre sono state ampliate le fattispecie ammesse riferite alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento valgono regole particolari per gli interventi su edifici oggetto di vincolo storico/artistico cessione del credito/sconto in fattura: l’opzione risulta: estesa a tutti i bonus edili per le spese sostenute nel 2020 e 2021 è applicabile anche i singoli SAL (che non possono essere più di 2 per un importo minimo del 30 se riferiti a interventi detraibili al 110) adempimenti: è sempre dovuta l’asseverazione dei lavori da parte di un tecnico abilitato; il visto di conformità, al contrario, è richiesto solo solo in caso opzione per la cessione del credito/sconto in fattura.
Info Flash Fiscali 228 / 2011/12/2020Superbonus - Immobili uso promiscuo o non abitativi con cambio d'usoIn tema di superbonus 110, l’Agenzia ha recentemente chiarito che l'agevolazione spetta anche nel caso di: immobile non residenziale che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori che il contribuente intende realizzare, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i suddetti lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in abitativo; immobile utilizzato promiscuamente per abitazione e per l’esercizio dell’attività d’impresa/professionale, nella percentuale ridotta al 50. allineando, in tal modo, l’agevolazione a quanto già chiarito per l’ecobonus. il sismabonus e le spese di ripristino del patrimonio immobiliare.
Info Flash Fiscali 233 / 2018/12/2020Superbonus - I compensi dei professionisti pubblicati dal CndcecIl Cndcec ha pubblicato un documento contenente una serie di istruzioni sull’attività riguardante l’apposizione del visto di conformità in caso di superbonus 110. Nel documento viene specificato che i compensi spettanti al professionista abilitato possono essere così calcolati: per l'istruttoria ed espletamento delle pratiche: fino a 2.000.000 dallo 0,75 all’1,00 e oltre 2.000.000 dallo 0,50 allo 0,75; per l'apposizione del visto di conformità: fino ad 1.000.000, dallo 0,80 al 1; per il di più fino ad 3.000.000, dallo 0,50 allo 0,70; per il di più oltre 3.000.000, dallo 0,025 allo 0,050.
Info Fisco 001 / 2107/01/2021Superbonus - Ulteriori chiarimenti delle EntrateLa CM 30/2020 ha fornito, in relazione al Superbonus del 110, alcune risposte ai quesiti relativi ai soggetti beneficiari, tipologie di immobili ammessi, interventi e limiti di spesa, opzione per la cessione o sconto in fattura e visto di conformità. Numerose risposte confermano chiarimenti già forniti in precedenti documenti di prassi.
Info Flash Fiscali 022 / 2105/02/2021Bonus edili da contabilizzare a contributi – Il Documento OIC in consultazioneL’OIC ha posto in pubblica consultazione, a seguito di richiesta di parere da parte dall’Agenzia Entrate, la bozza del documento interpretativo relativo alla modalità di contabilizzazione, per le imprese OIC Adopter, delle detrazioni d’imposta maturate per interventi edili (ecobonus, sismabonus e, in determinati casi, anche superboonus del 110), analizzando anche gli aspetti contabili dell’eventuale cessione/sconto in fattura. La principale novità è costituita dal fatto che si ritiene che l’agevolazione fiscale: vada contabilmente assimilata ad un contributo c/impianti (e non iscritta a diretta riduzione dei debiti tributari) con la conseguenza, sul piano fiscale, di risultare tassata.