Fisco passo per passo 11/02/2025Bonus edilizi - Certificazione SOA anche senza opzione per la cessione del creditoNel corso della recente Videoconferenza "Telefisco 2025", i funzionari dell'Agenzia hanno ribadito quanto già espresso nella CM n. 10/2023 in materia di Certificazione SOA per i bonus edilizi che richiedono interventi edilizi superiori ad una determinata soglia, ai sensi dell'art. 10-bis del DL n. 21/2022: la "condizione SOA" non è vincolata alla sola cessione del credito/sconto in fattura (ex art. 121, DL n. 34/2020) essendo richiesta anche laddove il bonus edilizio sia utilizzato in detrazione in dichiarazione dei redditi. La Certificazione SOA A partire dal 1 luglio 2023, la fruizione dei benefici fiscali previsti dagli artt. 119 e 121, co. 2, DL n. 34/2020, per interventi di importo superiore a . 516.000, è subordinata al possesso della certificazione SOA da parte dell'impresa esecutrice.
Fisco passo per passo 03/06/2024Bonus cuoco professionista: pronte le regole per la cessione del credito d'impostaCon il Provv. del 31/05/2024, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali i beneficiari del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista comunicano all’Agenzia delle entrate, in alternativa all’utilizzo diretto del credito d’imposta, la cessione del credito stesso, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, e che le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’art. 1, c.117, della L. n. 178/2020 riconosce un credito d’imposta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività.
Fisco passo per passo 05/04/2024Bonus barriere 75 - esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura/cessione del creditoPer il bonus eliminazione barriere architettoniche al 75 ex art. 119-ter del DL 34/2020, a seguito delle disposizioni contenute nell’art. 1, c. 4, DL 39/2024, per il blocco degli sconti e delle cessioni è possibile distinguere principalmente tre ambiti temporali: 01/01/2022 - 31/12/2023 01/01/2024 - 30/03/2024 a decorrere dal 31/03/2024. 01/01/2022 – 31/12/2023 L’esercizio delle opzioni di sconto e cessione è sempre possibile. 01/01/2024 – 30/03/2024 L’esercizio delle opzioni di sconto e cessione è possibile in due casi: le spese devono riguardare interventi aventi per oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala o piattaforme elevatrici ed essere sostenute da: condomini a prevalente destinazione abitativa, in relazione alle parti comuni dell’edificio; persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119 del DL 34/2020 (il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92). l’esercizio delle opzioni è possibile, se sono spese che si riferiscono a interventi diversi dai precedenti (in quanto aventi per oggetto, ad esempio, infissi o servizi, oppure in quanto sostenute da soggetti diversi da condomini a prevalente destinazione abitativa o persone fisiche), solo a condizione che dette spese derivino da: interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo ante 30 dicembre 2023; interventi in regime di edilizia libera che, ante 30 dicembre 2023, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. 31/03/2024 in poi L’esercizio delle opzioni è possibile in due casi. se sono spese per interventi aventi per oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala o piattaforme elevatrici e sono sostenute da condomini a prevalenza residenziale, in relazione alle parti comuni dell’edificio, oppure da persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119 del DL 34/2020 (il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ex art. 3 della L. 104/92), l’esercizio delle opzioni è possibile a condizione che dette spese derivino da interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo entro il 29/03/2024, oppure, nel caso di interventi in edilizia libera, derivino da interventi che, alla medesima data, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. se sono spese per interventi diversi dai precedenti (ad esempio, con oggetti diversi come infissi o servizi, oppure in quanto sostenute da soggetti diversi da condomini a prevalente destinazione abitativa o persone fisiche), l’esercizio delle opzioni è possibile solo a condizione che dette spese derivino da: interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo in data antecedente al 30 dicembre 2023; interventi in regime di edilizia libera che, in data antecedente al 30/12/2023, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Fisco passo per passo 04/04/2024Bonus edilizi e sostenimento di una "spesa minima" per salvaguardare la cessione del creditoIn relazione agli ulteriori paletti posti dal DL n. 39/2024 (cd. decreto Salva Conti) al possibile esercizio delle opzioni per la cessione del credito/sconto in fattura dei bonus edilizi, una delle questioni di maggior interesse è riferita agli interventi commissionati dalla generalità dei contribuenti (diversi dagli interventi di sbarrieramento degli edifici, da quelli commissionati da enti non commerciali o relativi ad edifici danneggiati dal sisma, oggetto di una revisione più articolata). Per tali interventi la possibilità di poter ancora procedere alla cessione/sconto in fattura poggia: oltre alle condizioni di deroga già previste dal DL 11/2023 (da ricondurre, in generale, alla richiesta del titolo abilitativo entro il 16/02/2023) è stata introdotta una ulteriore condizione, riferita al fatto che i lavori risultino effettivamente avviati e vi sia stato il sostenimento della spesa (che per le imprese coincide con l’ultimazione dei lavori/accettazione di eventuali SAL, mentre per gli altri soggetti coincide col pagamento dei lavori), con emissione della relativa fattura.
Pillole Operative 07/02/2024Piattaforma cessione creditiL’Agenzia Entrate ha aggiornato la Guida relativa all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti la quale: è accessibile dall’area riservata del suo sito, tramite la quale i titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare alla stessa Agenzia l'eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti; è utilizzabile, attualmente, per comunicare le cessioni di: bonus edilizi (Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche), per i quali i beneficiari abbiano già optato per la cessione o lo sconto, di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti; tax credit vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai clienti (art. 176 del D.L. 34/2020); credito d’imposta ACE (art. 19 del D.L. 73/2021).