Quesiti18/10/2026Vostra RF fl 150 del 31/08/2026: richiesta precisazioniBuongiorno, relativamente alle modalità, ammesse dall'AdE, per rettificare/comunicare l'emissione di un documento commerciale emesso erroneamente indicando l'incasso "per contanti" anziché "elettronico", a pagina 3 della Vs/Info Flash n. 150/2026 viene indicato: b) ha predisposto un’apposita applicazione sul portale Fatture e corrispettivi finalizzata a comunicare eventuali errori commessi nell’ambito della trasmissione telematica (in esso sarà possibile indicare il numero di corrispettivi per i quali si è erroneamente indicato l’incasso per contanti); si ritiene che tale correzione prevenga l’applicazione di qualsiasi sanzione. Con la presente sono a richiedervi conferma (o meno) che l'applicazione sia raggiungibile tramite il seguente percorso: "Ricevute File Corrispettivi telematici - Selezione del dettaglio della singola trasmissione per la visualizzazione di alcune informazioni relative al file e possibilità di segnalare le anomalie riscontrate" Allego la Vs/Info Flash 150/2026 e dettaglio dell'applicativo scaricato da portale "Fatture e Corrispettivi"; Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro, invio cordiali saluti.
Quesiti16/10/2026condominio con impianto fotovoltaico sup a 20kwBuongiorno, un condominio con impianto fotovoltaico superiore a 20kw è obbligato ad aprire la partita per emesse fatture di energia in eccedenza Questo credito si può compensare con l'energia fornita in modo da far risultare la loro fattura a credito e poi fanno il bonifico La presenza di questo impianto fa si che il condominio paghi un iva del 22 anziché del 10 ed i condomini si lamentano, è possibile trovare una soluzione per applicare l'iva ridotta Grazie In merito al quesito posto si rammenta che ade nella Risoluzione 84/2012 ha affermato, in particolare, che: "Più precisamente, è stato chiarito che, al pari dei soggetti sopra richiamati, il condominio titolare di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 Kw, non è considerato soggetto che svolge attività commerciale abituale in relazione all’energia prodotta in misura eccedente il proprio fabbisogno e immessa in rete mediante lo scambio sul posto. In tal caso, gli eventuali proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta e non auto consumata sono tassabili in capo ai singoli condòmini come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR, in proporzione ai millesimi di proprietà."