Fisco passo per passo 03/06/2024Bonus cuoco professionista: pronte le regole per la cessione del credito d'impostaCon il Provv. del 31/05/2024, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali i beneficiari del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista comunicano all’Agenzia delle entrate, in alternativa all’utilizzo diretto del credito d’imposta, la cessione del credito stesso, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, e che le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’art. 1, c.117, della L. n. 178/2020 riconosce un credito d’imposta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività.
Fisco passo per passo 05/04/2024Bonus barriere 75 - esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura/cessione del creditoPer il bonus eliminazione barriere architettoniche al 75 ex art. 119-ter del DL 34/2020, a seguito delle disposizioni contenute nell’art. 1, c. 4, DL 39/2024, per il blocco degli sconti e delle cessioni è possibile distinguere principalmente tre ambiti temporali: 01/01/2022 - 31/12/2023 01/01/2024 - 30/03/2024 a decorrere dal 31/03/2024. 01/01/2022 – 31/12/2023 L’esercizio delle opzioni di sconto e cessione è sempre possibile. 01/01/2024 – 30/03/2024 L’esercizio delle opzioni di sconto e cessione è possibile in due casi: le spese devono riguardare interventi aventi per oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala o piattaforme elevatrici ed essere sostenute da: condomini a prevalente destinazione abitativa, in relazione alle parti comuni dell’edificio; persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119 del DL 34/2020 (il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92). l’esercizio delle opzioni è possibile, se sono spese che si riferiscono a interventi diversi dai precedenti (in quanto aventi per oggetto, ad esempio, infissi o servizi, oppure in quanto sostenute da soggetti diversi da condomini a prevalente destinazione abitativa o persone fisiche), solo a condizione che dette spese derivino da: interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo ante 30 dicembre 2023; interventi in regime di edilizia libera che, ante 30 dicembre 2023, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. 31/03/2024 in poi L’esercizio delle opzioni è possibile in due casi. se sono spese per interventi aventi per oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala o piattaforme elevatrici e sono sostenute da condomini a prevalenza residenziale, in relazione alle parti comuni dell’edificio, oppure da persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119 del DL 34/2020 (il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ex art. 3 della L. 104/92), l’esercizio delle opzioni è possibile a condizione che dette spese derivino da interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo entro il 29/03/2024, oppure, nel caso di interventi in edilizia libera, derivino da interventi che, alla medesima data, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. se sono spese per interventi diversi dai precedenti (ad esempio, con oggetti diversi come infissi o servizi, oppure in quanto sostenute da soggetti diversi da condomini a prevalente destinazione abitativa o persone fisiche), l’esercizio delle opzioni è possibile solo a condizione che dette spese derivino da: interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo in data antecedente al 30 dicembre 2023; interventi in regime di edilizia libera che, in data antecedente al 30/12/2023, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Fisco passo per passo 04/04/2024Bonus edilizi e sostenimento di una "spesa minima" per salvaguardare la cessione del creditoIn relazione agli ulteriori paletti posti dal DL n. 39/2024 (cd. decreto Salva Conti) al possibile esercizio delle opzioni per la cessione del credito/sconto in fattura dei bonus edilizi, una delle questioni di maggior interesse è riferita agli interventi commissionati dalla generalità dei contribuenti (diversi dagli interventi di sbarrieramento degli edifici, da quelli commissionati da enti non commerciali o relativi ad edifici danneggiati dal sisma, oggetto di una revisione più articolata). Per tali interventi la possibilità di poter ancora procedere alla cessione/sconto in fattura poggia: oltre alle condizioni di deroga già previste dal DL 11/2023 (da ricondurre, in generale, alla richiesta del titolo abilitativo entro il 16/02/2023) è stata introdotta una ulteriore condizione, riferita al fatto che i lavori risultino effettivamente avviati e vi sia stato il sostenimento della spesa (che per le imprese coincide con l’ultimazione dei lavori/accettazione di eventuali SAL, mentre per gli altri soggetti coincide col pagamento dei lavori), con emissione della relativa fattura.
Fisco passo per passo 07/10/2022Bonus edilizi e cessione del credito - Correzione delle comunicazioni - Responsabilità - Chiarimenti dell'AdECon la CM 33/E del 06/10/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le tanto attese indicazioni su come correggere gli errori commessi nella compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alla detrazione spettante in relazione agli interventi edilizi posti in essere, di cui all’art. 121 del 34/2020. OPZIONE PER LA CESSIONE/SCONTO IN FATTURA - CORREZIONI Come noto, qualora sia stato commesso un errore nella compilazione del modello inviato, è attualmente possibile procedere con le due seguenti modalità alternative: trasmettere una successiva Comunicazione "sostitutiva" della precedente, entro il 5 giorno del mese successivo a quello di invio; a seguito di ciò, nella Piattaforma saranno visibili solo gli importi correttamente indicati con l’ultima Comunicazione inviata ove il predetto termine sia trascorso (e, dunque, non è più possibile trasmettere la Comunicazione "sostitutiva"), è sempre possibile accordarsi col cessionario/fornitore, che non abbia ancora accettato, di rifiutare la cessione, tramite l’apposita funzionalità della Piattaforma.
Fisco passo per passo 03/08/2022Bonus edilizi nel consolidato: no cessioni a terziCon la RM 45/E/2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che trasferimento dei crediti d’imposta derivanti da Superbonus e altri sconti fiscali, dalla controllata alla controllante, non configura un’ipotesi di cessione a terzi degli stessi crediti, ossia un contratto tra un cedente e un cessionario, mediante il quale il primo trasferisce al secondo il diritto di credito che vanta nei confronti del proprio debitore. Si tratta, piuttosto, di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit, che conta soltanto per la liquidazione dell'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, nell'ambito di un sistema di tassazione finalizzato alla determinazione di un reddito imponibile unico e all’abbattimento dell’Ires di gruppo anche attraverso l'utilizzo in compensazione dei crediti e delle eccedenza d'imposta trasferiti dalle imprese che vi aderiscono.
Fisco passo per passo 30/06/2022Decreto Semplificazioni - le proposte dei CommercialistiNel corso dell'audizione del 28 giugno 2022, presso le Commissioni permanenti riunite V (Bilancio, Tesoro e programmazione) e VI (Finanze) della Camera dei Deputati, in merito alla conversione in legge del decreto Semplificazioni, il CNDCEC ha segnalato possibili miglioramenti al testo normativo. Il CNDCEC valuta positivamente l’impianto normativo complessivo del disegno di legge, che ovviamente potrà essere migliorato e completato in sede parlamentare con ulteriori misure frutto anche dei contributi provenienti da parti sociali, categorie professionali e altre organizzazioni, in modo da rendere il provvedimento più organico anche in considerazione delle finalità alla base dl provvedimento. l presente documento, oltre alle proposte di modifica di alcune disposizioni del decreto-legge in oggetto, contiene altresì ulteriori proposte che si ritengono utili per integrare il quadro delle misure da inserire nel provvedimento in esame, che si sottopongono alla valutazione di codeste ecc.me Commissioni parlamentari.
Fisco passo per passo 11/06/2022Cessione dei crediti connessi agli interventi edilizi - modificate le disposizioni attuativeCol Provv. del 10/06/2022, l’Agenzia Entrate ha aggiornato le disposizioni attuative circa le modalità di cessione dei crediti connessi agli interventi edilizi (apportando i necessari adeguamenti al Provv. del 3/02/2022), in conseguenza delle novità normative che hanno interessato la disciplina che regola dette opzioni. In particolare: l’art. 28, co. 1-bis, DL 4/2022, ha introdotto: la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di soggetti "qualificati": a) banche e altri intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106 del DLgs. 385/93 (il cui elenco è pubblicato dalla Banca d'Italia) b) società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del DLgs. 385/93 (il cui elenco è pubblicato dalla Banca d'Italia) c) Compagnie di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (il cui elenco è pubblicato dall'IVASS) il divieto, per i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni comunicate dal 1/05/2022, di formare oggetto di cessioni parziali successive (da riferire alle singole rate in cui risulta utilizzabile il credito, il cui numero dipende dal tipo di bonus edilizio realizzato "a monte"), da realizzare tramite "tracciabilità" del credito, cioè attribuendo un codice identificativo univoco (da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni) a cuascuna singola rata.
Fisco passo per passo 28/05/2022Bonus diversi dal Superbonus - Esonero dall’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione di congruitàCon la CM 19/E del 28/05/2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti nuove linee guida sul Sperbonus110 e sugli altri bonus edili, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022. Il Bilancio 2022 ha introdotto, nel comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto Rilancio, una deroga all’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione di congruità della spesa, esclusivamente per i bonus diversi dal Superbonus, prevedendo che, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, tale obbligo non sussiste per le opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi della normativa di settore e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi rientranti nel bonus facciate.