Fisco passo per passo 13/09/2024No al trasferimento al consolidato fiscale del credito Iva trimestrale della consolidataCon la risposta a interpello 180 del 12/09/2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che una società che svolge l’attività di esportatore abituale e aderisce al regime della tassazione di gruppo non potrà trasferire al consolidato fiscale il proprio credito Iva trimestrale generato durante il primo trimestre 2024 in qualità di consolidata, in quanto la normativa richiamata prevede la cessione esclusivamente per i crediti Iva chiesti a rimborso. Secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 1 lett. b) del DM 1 marzo 2018: ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo può cedere, ai fini della compensazione con l’IRES della fiscal unit, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97; in costanza di consolidato fiscale ex art. 117 del TUIR, dunque, le società partecipanti possono trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite di 2.000.000 di euro ex art. 34 della L. 388/2000.
Notizie Flash 12/09/2024Mimit, nuovo sostegno per la transizione green e tech dell'industria della moda, del tessile e degli accessoriIl ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione della Legge Made in Italy (206/2023), ha disposto, con apposito decreto interministeriale, le modalità di attuazione dell’intervento volto a sostenere la realizzazione di investimenti per la transizione ecologica e digitale delle imprese del settore tessile, della moda e degli accessori, sull’intero territorio nazionale. Alla misura sono destinati 15 milioni di euro.
Fisco passo per passo 12/09/2024Regime di adempimento collaborativo - regolarizzazioneCon il DM 126 del 31/07/2024 (in GU dell'11/09/2024) sono state definite le procedure che: i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo (art.da 3 a 7 del Dlgs n. 128/2015), che si accorgono di aver commesso omissioni o irregolarità nella determinazione e, quindi, nel pagamento di somme dovute all’Agenzia delle entrate, o che intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Agenzia; devono porre in essere per sanare spontaneamente la propria situazione utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997). I soggetti che intendono avvalersi di tale procedura: presentano al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi idonei a consentire all'Ufficio una esauriente disamina della fattispecie, nonché le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata; tale comunicazione redatta in carta libera, è sottoscritta e presentata all'Ufficio competente, mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al DPR 65/2008; Tale comunicazione deve essere sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il documento è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, con firma digitale o con le modalità di cui all'art. 38, c. 3, del DPR 445/2000.
Fisco passo per passo 12/09/2024Bonus transizione 5.0 – via alle comunicazioni di completamentoDa oggi, 12/09/2024, è possibile inviare le e comunicazioni di completamento ai fini della fruizione del credito d’imposta transizione 5.0. Si premette che il DM 06/08/2024 ha dato il via alla presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta Transizione 5.0 e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 del costo di acquisizione, di cui all’art. 12, rispettivamente ai commi 1 e 4, del DM 24 luglio 2024.