Quesiti15/05/2019Fattura elettronica autotrasportatori c/terziUna ditta di autotrasporti c/terzi, in contabilità ordinaria, emette una fattura ogni fine mese, riepilogativa di tutti i trasporti effettuati nel mese, inserendo nella descrizione il riferimento a tutti i documenti di trasporto. 1) E' corretto che la fattura elettronica abbia come data la fine del mese ma venga inviata entro il 15 del mese successivo (esempio: fattura per trasporti di aprile, data fattura 30/04/19, inviata entro il 15/05/19) 2) Dal 2014 per le imprese di autotrasportato c/terzi era possibile emettere un "preavviso di fattura", con il quale portare a conoscenza del cliente l'importo dovuto e i termini di pagamento, ed emettere la fattura solo al momento del pagamento del corrispettivo. Ora come si combina tale disciplina con quella vigente, è ancora possibile operare in questa maniera oppure la fattura va comunque emessa entro il 15 del mese successivo 1) Gli autotrasportatori di beni c/terzi hanno la facoltà: ) di emettere una sola fattura per più prestazioni di servizi effettuate (e non ancora incassate) in ciascun trimestre solare nei confronti dello stesso committente ) di differire l'annotazione delle fatture emesse (anche differite, come indicato nel punto precedente) entro il termine del trimestre successivo (art. 74 c. 4 ultimo periodo Dpr 633/72) Entrambe le disposizioni risultano essere una mera facoltà e, pertanto, la fattura può essere emessa nei termini ordinari.
Quesiti06/03/2019Fattura elettronica scartatabuonasera, abbiamo un cliente che a fine 2018 aveva emesso due fatture elettroniche alla Pubblica Amministrazione che sono state da noi registrate ma che in realta' sono state scartate dal sistema di interscambio e il cliente ancora non le ha riemesse,da come abbiamo inteso,da parte nostra noi dovremmo fare uno storno contabile nel 2018 delle due fatture scartate e il cliente essendo ormai passato troppo tempo dovra' riemettere entrambe le fatture ormai con numero e data differente,emettendole ormai nel 2019 e facendo riferimento nelle due nuove fatture allo scarto delle precedenti in modo che vi sia un collegamento; in questo caso essendo le fatture scartate soggette a split payment non dovrebbe esserci alcuna sanzione in merito all'iva per il fatto che ormai le nuove fatture verranno registrate nel mese di marzo 2019 grazie per la collaborazione Nel caso di specie si verte non nell'ambito di una fattura PA "rifiutata" (concetto applicabile per tali fatture elettroniche, a differenza di quelle B2B), ma di una fattura che non ha superato il controllo dell'SDI e, pertanto, da considerare mai emessa. Peraltro nel caso di specie la PA non avrà ricevuto tale fattura; pertanto occorrerà semplicemente procedere ad uno storno "interno" (senza alcuna nota di variazione elettronica, ma solo con un documento interno non inviato alla controparte), con successiva immissione "per la prima volta" della fattura PA.
Quesiti31/01/2019Nota di variazione per fattura elettronicaUn srl cliente ha redatto delle fatture elettroniche indicando erroneamente, nel formato XLM: 1) cod.N1, imponibile escluso art. 15, in luogo del cod. (esatto) N4 imponibile esente art. 10; 2) omettendo l'applicazione della ritenuta d'acconto con relativi dati ovvero tralasciando di indicare sia il Tipo, sia l'Importo, sia l'Aliquota e sia la Causale.
Quesiti29/01/2019Fatture elettronicheci troviamo nella situazione in cui un ns. Cliente in contabilità semplificata ha ricevuto, già a partire, da ottobre 2018 delle fatture elettroniche. esse sono arrivate nella pec. il codice univoco non era stato ancora registrato alla data di ricezione delle prime fatture (ottobre 2018). chiediamo come dobbiamo comportarci a livello di registri IVA e di detrazione. in particolare ci sembra corretto agire come segue: a) le fatture elettroniche verranno registrate in un sezionale iva a parte (alla stregua delle fatture PA) con una numerazione protocollo autonoma. come dire : protocolli acquisti complessivi a oggi 30/11/2018 cartacei 125, protocolli telematici acquisti 3 (supponendo la ricezione di tre fatture elettroniche in pec); b) le fatture entreranno in liquidazione iva (detraibilità) nel momento di ricezione in pec. per cui fatture datate 30/09/2018 e ricevue in pec il 02/10/2018 andranno nella liquidazione del quarto trimestre (il cliente è trimestrale). e se fosse stato mensile nella liquidazione di ottobre. il momento di ricezione in pec rappresenta dunque il momento valido per la loro detraibilità a prescindere da quando fisicamente esse siano state acquisite dal cliente, attraverso download, nei propri archivi computer; c) ai fini di una maggiore chiarezza ci faremo dare dalla ditta emittente il cartaceo pdf che recita che detto documento non è valido ai fini fiscali essendo l'originale presso SDI. chiediamo se il comportamento sia corretto e laddove esso presenti delle lacune o errori di indicarci la soluzione pratica corretta. ringraziamo per l'attenzione.
Quesiti17/01/2019Autofattura a seguito di ricevimento fattura fornitore in reverse charge - fattura elettronicabuongiorno, una s.a.s. cliente dello studio esercente l'attività di installazione impianti elettrici in edifici (cod. ateco 432101) da sempre si avvale di imprese artigiane a cui sub-appalta determinate prestazioni presso i propri clienti. tali aziende fatturano al mio cliente in reverse charge art.17 6'comma lettera a (inversione contabile) fino al 31/12/2018 la fattura fornitori veniva manualmente integrata con aliquota IVA ed imposta dovuta e registrata sul registro degli acquisti. contestualmente una fotocopia della medesima fattura integrata con l'iva veniva registrata (con autonoma protocollazione) su un registro vendite (sezionale 2) diverso da quello in cui venivano registrate le fatture emesse). in data 15 gennaio 2019 il mio cliente riceve una fattura elettronica in reverse charge (riportante la natura n6) . quesiti: questa fattura elettronica in reverse charge dovrà essere integrata con l'iva e registrata nel libro iva acquisti e contestualmente registrata in un proprio registro iva vendite come abbiamo sempre fatto l'autofattura (di fatto la fotocopia integrata della fattura fornitore) dovrà essere inviata obbligatoriamente allo sdi (cod.td1) o sarà sufficiente portare in conservazione esclusivamente il documento ricevuto dal fornitore nel caso di invio obbligatorio allo sdi delle autofatture come dovranno essere numerate le stesse e in tal caso è possibile mantenere due numerazioni distinte (una per le fatture emesse ed una per le autofatture) Grazie La questione è stata ampiamente trattata nelle circolari della Redazione. Nelle Faq l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che si debba procedere ad emettere autofattura, che potrà essere, in via alternativa: ) cartacea, ma da "da allegare al file" xml (senza che sia chiaro come si possa procedere a tale allegazione ad un file; i servizi di conservazione sostitutiva dell'SDI non lo permette, mentre lo permettono la maggior parte dei programmi di conservazione sostitutiva delle software house, creando un nesso tra il pdf dell'autofattura e il file xml ricevuto) ) elettronica da inviare all'SDI (in tal caso si consiglia di allegare tramite apposito upload la stampa della fattura ricevuta dal subforniture in reverse charge); l'autofattura elettronica andrà poi conservata come qualsiasi altra fattura elettronica.
Quesiti15/01/2019Soggetti in regime 398 - fattura ElettronicaIl quesito riguarda l'applicazione delle nuove regole per la fatturazione eletttronica dei soggetti, associzioni sportive, pro loco ed associazioni in genere che applicano il regime 398. Si chiede : conferma che: la regola della fattura elettronica emessa dal committente in nome e per conto dell'associazione riguarda tutti i soggetti che adottano il regime 398, con ricavi commerciali superiori a 65.000,00 euro; nel caso specifico chi sarà, il committente o l'associazione, a dover effettuare la conservazione sostitutiva.