Quesiti06/12/2019
Data annotazione fattura elettronica emessa
buongiorno. riformulo un quesito dove ci eravamo espressi male. una semplificata emette una fattura elettronica datata 31/12/2019 trasmettendola allo sdi il 2/1/2020 e ricevendo l’accettazione il 3/1/2020. il nostro dubbio è su quale possa essere la prima data di annotazione di questa fattura. gli aspetti iva non ci interessano in quanto ben chiari. ci interessano soltanto gli aspetti relativi alle imposte dirette visto che la ditta ha optato per il regime di presunzione registrato incassato/pagato. quindi, assodato che il termine ultimo di annotazione della fattura è il 15/1/2020, chiedo può l’emittente scegliere di registrare la fattura al 31/12/2019 (con ricavo che partecipa al reddito 2019) nonostante la trasmissione e l’accettazione siano avvenuti nel 2020 La prima data utile di registrazione della fattura elettronica emessa è quella dell’accettazione da parte dello sdi cordiali saluti La risposta non può che ritenersi negativa; infatti non è possibile "annotare" una fattura che non è stata ancora emessa e l'emissione sia solo in seguito alla trasmissione all'SDI (cioè può essere effettuata esclusivamente a partire dal 2 gennaio 2020). Si noti che, prospettando la questione in una situazione non dissimile, e cioè vertendo nell'ambito delle contabilità ordinarie, si parla di annotazione di una "fattura da emettere", proprio per il fatto che, in modo del tutto analogo, non è possibile "annotare una fattura" (ma ci si limita a stanziare il componente positivo di reddito, in quanto la tassazione opera per competenza).
Quesiti04/05/2018
Fattura elettronica carburanti
quali modalità di pagamento e modalità di emissione fattura sono previste per: acquisto carburante per cisterna aziendale, e a sua volta per "rifornimento" autovetture, autocarri e attrezzature aziendali; l'acquisto carburante dei minimi sino al 31.12.2017 può proseguire con "schede carburante" ed utilizzando pagamenti tracciati per la deducibilità l'acqusti di carburanti dei forfettari può proseguire con "schede carburante" ed utilizzando pagamenti non tracciati in quanto non vi è deducibilità, ma solo obbligo di riportare il dato a quadro RS Premesso che si ritiene che la risposta sia rivolta rifornimenti effettuati successivamente al 1/07/2018, nel caso di specie si ritiene dovrà rispondere come segue: 1) Cisterna aziendale: nel caso in cui il rifornimento sia effettuato per il funzionamento di "veicoli stradali a motore", il distributore di carburante dovrà emettere obbligatoriamente fattura elettronica, che dovrà risultare pagata con mezzi tracciati. Ovviamente non vi sarà alcun successiva adempimento in sede di effettivo rifornimento delle singole vetture; in tal caso, laddove si riforniscono sia autovetture che altri mezzi (autocarri, camion, ecc.) si consiglia di proseguire nell'adozione di una sorta di "scheda carburante" che vada ad individuare i concreti rifornimenti di ciascun mezzo 2) Acquisto di carburante per i contribuenti minimi: non vi sono particolarità, dovendosi attenere alle regole generali introdotte dal 1/07/2018 (documentazione tramite fattura elettronica emessa dal gestore della stazione di servizio e pagamento tramite strumento tracciabile).