Quesiti07/12/2022ESTEROMETROBuongiorno, si chiede se per le fatture di acquisto di servizi da fornitori UE ed extraUE, datate ante 01-07-2022 ma pervenute successivamente, e da registrare, si debba emettere autofattura elettronica, ovvero procedere seppur tardivamente con l'invio dell' esterometro pagando la relativa sanzione Grazie. Come rammentato da ade nella Circolare 26/2022 il c.d.
Fisco passo per passo 01/12/2022Buoni corrispettivo multiuso – Irrilevanza dell'acquisto ai fini del c.d. ''esterometro''Con la risposta a interpello 579 del 30/11/2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’acquisto di buoni multiuso da soggetti non residenti in Italia non deve confluire nel c.d. esterometro, trattandosi di un acquisto che non configura né una cessione di beni né una prestazione di servizi. La società istante opera nel settore del welfare aziendale e riceve frequentemente fatture da fornitori esteri relative ad acquisti qualificabili come ''buoni corrispettivi multiuso'' (articolo 6-quater Dpr n. 633/1972), quali cofanetti regalo (smart box), che vengono poi rivenduti, sulla base di un mandato senza rappresentanza, ai clienti che hanno attivato piani di welfare aziendale per i propri dipendenti.
Quesiti20/11/2022Pagamento di "acconti" per futura importazione da fornitore EXTRAUE nel 2022 e correlati adempimenti iva e doganaBuonasera, Un autosalone ITA riceve delle fatture di acconto nel 2022 da un fornitore EXTRAUE (STATI UNITI) per prenotare la produzione di alcune autovetture negli USA; tali auto arriveranno, e saranno conseguentemente sdoganate, nel 2023, in seguito alla loro produzione. Si richiede pertanto quanto di seguito: se sulle fatture extraUE ricevute come "anticipi" nel 2022 bisogna comunque effettuare il Reverse Charge ex. 17 c.2 di conseguenza, sempre nel 2022, ed in caso di risposta affermativa si deve procedere anche all’invio delle stesse ai fini dell’ ESTEROMETRO 2022 (faranno Dogana quando entreranno in Italia a fine produzione solo agli inizi del 2023). quando arriveranno le autovetture nel 2023, ai fini dello sdoganamento bisognerà anche presentare le fatture di acconto EXTRACEE (USA) ricevute nel 2022 o varrà solo la fattura definitiva a saldo per quantificare sia i dazi che l’Iva in DOGANA Grazie.
Quesiti14/10/2022esportazione con bolla doganaleBuongiorno, per una cessione all'esportazione in paese extra cee da parte di una società è possibile emettere ancora fattura in formato cartaceo vista la presenza della relativa bolla doganale Si conferma inoltre, vista la presenza di quest'ultima, che per la cessione in questione non vi è obbligo di presentazione dell'esterometro Saluti Con riferimento al quesito posto si evidenzia che dall'1.7.2022 é entrato in vigore il cd. nuovo esterometro (art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. 127/2015). Per quanto richiesto in quesito si rammenta che ade nella Circolare 26/2022 ha affermato, in particolare, che: "Come ricordato in premessa, infatti, in base all’articolo 1, comma 3-bis,del d.lgs. n. 127 del 2015, I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. " Ció rammentato si - conferma - che, considerata la presenza della bolla doganale considerato che é questo il documento principale nella operazione di esportazione "è possibile emettere ancora fattura in formato cartaceo".
Quesiti23/09/2022TD28 AUTOFATTURE SAN MARINOBuongiorno, Qualora ad una soggetto Iva italiano riceva una fattura (senza addebito d'Iva) deve emettere autofattura e trasmetterla allo SDI. Qualora invece riceva una fattura cartacea con addebito d'Iva emessa da impresa di San Marino: 1) dovrà emettere autofattura, per adempiere allo spesometro, la cui Iva però di addiziona sia all'Iva esigibile che a quella detraibile (neutralizzandosi), alterando però i volumi delle operazioni, 2) quando poi arriverà la copia cartacea validata dall'Ufficio Tributario (permane ancora l'obbligo ) Porterà in detrazione l'Iva esposta, con la conseguenza che la predetta Iva si troverà addizionata fra quella detraibile DUE volte.
Quesiti23/09/2022nuovo esterometro dal 01/07/2022 dl 73-2022Buongiorno, si chiede: se le fatture estere ricevute da un operatore economico italiano senza applicazione dell'Iva, ai sensi dell'art 196 direttiva CEE 2006/112, corrispondente al nostro art.7-ter del Dpr 633/72 (da fornitori tipo meta,google....) oggetto poi però di reverse charge ai sensi dell'art 17 comma 2 Dpr 633/72, inferiori ciascuna ad euro 5.000, debbano comunque essere oggetto di autofattura elettronica da trasmettere allo SDI (nel caso tipo documento: td17) ai fini dell'assolvimento del nuovo esterometro Grazie. In merito al c.d.
Quesiti15/09/2022fatture estereBuongiorno, ho i seguenti quesiti: Un’impresa ha effettuato un pagamento a titolo di acconto ad un suo fornitore svizzero per una fornitura di beni ricevendone la fattura. Chiedo se, oltre all’emissione dell’autofattura per acconto con Iva 22, si debba fare qualcosa ai fini dell’esterometro, e con quale codice documento, oppure ricevendo più avanti la bolletta doganale non serve fare alcunché.
Quesiti09/09/2022Esterometrobuongiorno, chiedo il vostro parere su quanto di seguito esposto. srl, non iscritta al vies, acquista un computer dalla spagna. il fornitore addebita alla società italiana l'iva spagnola, e il totale dell'acquisto è di euro 1.000 più iva estera 21 euro 210 e quindi in totale 1.210 ai fini esterometro ritengo che, trattandosi di acquisto privo del requisito della territorialità perchè la srl italiana non è iscritta al vies, non si debba fare nulla (la società si limita a registrare il costo di euro 1.210 in contabilità) perchè acquisto di importo inferiore a euro 5.000 (a tale proposito, il limite di euro 5.000 per operazione è da intendersi comprensivo o meno dell'iva estera). ipotizzando la medesima operazione sopra descritta ma con costo di acquisto di un bene di euro 10.000 oltre iva spagnola di euro 2.100, ritengo si debba invece emettere l'autofattura in sostituzione dell'esterometro: in questo caso, l'importo dell'operazione da indicare nell'autofattura è euro 10.000 o quello iva compresa di euro 12.100 il codice natura dell'operazione è "n2.2 - non soggette altri casi" o il codice "n2.1 - operazioni non soggette art. 7" grazie In merito al c.d. "nuovo esterometro" in vigore dall'1.7.2022 va evidenziato che artt. 12 e 13, DL 73/2022 (Decreto semplificazioni) hanno previsto, riformulando il comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 un esonero - specifico - dall'adempimento ora in esame con riferimento alle operazioni di acquisto di beni / servizi esteri che risultano - non - rilevanti, territorialmente in - Italia -, ai fini IVA, ex artt. da 7 a 7-octies, Dpr 633/72 se l'importo, per - singola operazione -, non sia superiore a 5.000.
Quesiti05/08/2022Nuovo esterometro per soggetti non residenti ma identificati in ItaliaBuongiorno, in merito al "vecchio esterometro", in un quesito precedente ci avete indicato che pur in presenza di identificazione in Italia soggetto non residente, il soggetto passivo IVA italiano deve obbligatoriamente procedere al reverse charge quale "acquisto interno" (RM 21/2015) e comunicare in esterometro la fattura, non riportando tuttavia la partita IVA italiana del fornitore estero. Ora, con l'invio allo SDI dell'autofattura, ci ritroviamo in presenza di tre distinti casi e chiediamo indicazione su come compilare l'XML e se sono corrette le nostre ipotesi di tipologia documento (tutti acquisti su Amazon): A) fornitore estero UE identificato in Italia, vendita di beni, ed è impossibile recuperare la P.IVA originaria del fornitore estero: documento TD18, campo P.IVA italiana B) fornitore cinese identificato in Italia, indicazione beni spediti da Italia: documento TD19, campo P.IVA italiana C) fornitore cinese identificato in Germania con P.IVA tedesca, vendita beni: TD18 (non TD17 essendo soggetto cinese) con indicazione della P.IVA tedesca.