Info Fisco 016 / 2505/02/2025Società agricole – Ampliata la tassazione forfetaria del redditoIl decreto per la cd. Riforma dell’Irpef-Ires, a decorrere dal periodo d’imposta 2024: ha esteso alle nuove attività agricole introdotte dal medesimo decreto le modalità di determinazione del reddito forfetarie di cui possono fruire le società agricole che, avendo optato per la tassazione catastale del reddito dei terreni rientrante nei limiti dell’art. 32 del TUIR (ex art. 1, co. 1093, L. n. 296/2006), dichiarano, nel periodo d’imposta, un reddito eccedente detti limiti ha ampliato il novero alle società agricole che possono optare per la citata tassazione catastale del reddito dei terreni.
Info Fisco 015 / 2503/02/2025Welfare aziendale – I fringe benefit dal 2025 al 2027Per i lavoratori dipendenti/co.co.co. la legge di Bilancio 2025 ha esteso al triennio 2025-2027 la deroga al regime di non imponibilità dei fringe benefit già in vigore in precedenza, l’ordinario limite di . 258,23 per la non imponibilità del benefit in natura: è elevato a 1.000 (a . 2.000 per i soggetti con figli a carico) da riferire, oltre al valore dei beni ceduti/servizi prestati ai lavoratori, anche alle somme erogate/rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento: delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale) e/o dei canoni di locazione relativi all'abitazione principale e/o degli interessi passivi sul mutuo relativo all'abitazione principale.
Info Fisco 012 / 2528/01/2025La cessione di quote in studi associati e società sempliciNell’ottica di rendere più sistemica la disciplina fiscale del reddito di lavoro autonomo, il decreto di riforma ha disciplinato le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote degli studi associati e delle società semplici che svolgono attività di lavoro autonomo. Tali plusvalenze sono soggette, già a decorrere dal 2024, al duplice e alternativo regime: della tassazione ordinaria, quale reddito di lavoro autonomo o della separata, nel caso di incasso del corrispettivo dilazionato su più periodi d’imposta.
Info Fisco 011 / 2528/01/2025Credito Iva 2024 - Utilizzo in compensazione – MonitoraggioLe regole per la compensazione orizzontale del credito annuale IVA dell’anno 2024, ampliate rispetto all’anno scorso, si riassumono come segue: fino ad 5.000: la compensazione è libera, potendo essere effettuata senza attendere la presentazione del mod. Iva 2025 (dunque, fin dal 1/01/2025), che non deve essere obbligatoriamente vistato oltre 5.000: è richiesta la preventiva presentazione del mod.
Info Fisco 008 / 2420/01/2025Professionisti - Spese per immobili dopo la riforma del 2024Per quanto attiene la deducibilità delle spese relative agli immobili nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, la riforma operata dal D.lgs. n. 192/2024, a decorrere dal periodo d’imposta 2024: ha lasciato inalterato il regime applicabile all’acquisizione dell’immobile strumentale: è indeducibile l’ammortamento degli immobili acquisiti in proprietà, mentre sono deducibili (per competenza) i canoni di leasing (al netto della quota riferibile all’area di sedime) ha modificato il regime delle spese di manutenzione straordinaria (e di ammodernamento o ristrutturazione), disciplinate dal nuovo art. 54-quinquies del Tuir, introducendo un regime unico di deduzione in 6 periodi (mantenendo spesabili per cassa le spese di manutenzione ordinaria).
Info Fisco 007 / 2516/01/2025Professionisti - Rimborsi spese dopo la riforma del 2024La riforma del reddito di lavoro autonomo, operata dal D.lgs. n. 192/2024, ha riformato la disciplina dei rimborsi spese relativi all’esecuzione dell’incarico, come segue: introducendo dal 2025 l’irrilevanza ai fini delle imposte dirette (e della ritenuta d’acconto) dei rimborsi delle spese sostenute nell’esecuzione dell’incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (sostituendo la disciplina previgente, in vigore fino al 31/12/2024) introducendo una specifica deroga (deduzione delle perdite su crediti) nel caso di mancato rimborso di dette spese analiticamente riaddebitate (art. 54-ter) mantenendo inalterata l’irrilevanza, per il professionista, delle spese cd. prepagate dal committente (ora disciplinata nel corpo dell’art. 54, co. 3, Tuir).