Tool Applicativi 03/11/2025Rent to buy immobiliareIn relazione ai contratti di Rent to buy immobiliare (di cui all'art. 23, L. n. 133/2014) il Tool gestisce: gli aspetti fiscali (tassazione ai fini delle imposte indirette e dirette) per tutta la durata del contratto, incluso l'eventuale riscatto ed i relativi aspetti contabili alla luce della soggettività del locatore/cedente e del conduttore/acquirente, distinguendo il caso in cui: siano soggetti "privati" e/o agiscano nell'ambito di un'attività d'impresa. Viene, inoltre, gestito il caso in cui il contratto preveda che, al momento dell'eventuale riscatto, rispettivamente: una quota di canoni incassata in c/prezzo sia incamerata dal cedente nell'ipotesi di mancato del riscatto da parte del conduttore una quota di canoni incassata in c/godimento sia "girata" in c/acconto a favore del conduttore che esercita l'opzione per il riscatto.
Fisco passo per passo 15/01/2026Locazione breve di immobili in comproprietàLa legge di bilancio 2026 ha ampliato i casi in cui scatterà la presunzione di imprenditorialità (e quindi l’obbligo di P.Iva e reddito d’impresa) riducendo il numero degli appartamenti concessi in locazione breve a 3 o più (in luogo di 5 o più), a prescindere da chi li possiede e in quale percentuale. Superata detta soglia, non è più possibile usare il regime delle locazioni brevi da privato (né la cedolare secca), che confluiscono nel reddito d’impresa con obbligo di partita Iva e relativi adempimenti (contabilità, applicazione dell'IVA, ecc., ma con la possibilità di accedere al regime forfettario).
Fisco passo per passo 15/01/2026Approvato il modello CU 2026Con il Provv. 15/01/2026, n. 15707, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di Certificazione Unica 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, insieme alle istruzioni per la compilazione Scadenze di trasmissione e consegna In via generale, la CU 2026 dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2026; entro lo stesso termine il documento dovrà essere consegnato al percettore dei redditi. Fanno eccezione le certificazioni che contengono esclusivamente redditi di lavoro autonomo professionale o provvigioni.
L’evoluzione della Giurisprudenza 15/01/2026Trasferimento fittizio della sede all’estero: la società si considera liquidataLa Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29575 del 7 novembre 2025, ha ribadito un principio di rilevante impatto in materia di fiscalità societaria: il trasferimento fittizio della sede legale all’estero è da considerarsi equivalente alla liquidazione della società, con conseguente applicazione della responsabilità personale di amministratori, soci e liquidatori, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973. La vicenda oggetto di giudizio ha avuto origine da avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di quattro persone fisiche, formalmente o di fatto amministratori di una S.r.l. operante nel settore edile.
Fisco passo per passo 15/01/2026Deducibilità dei contributi esteri in presenza di retribuzioni convenzionali: chiarimenti operativiCon l'Interpello 5/2026, l’Agenzia ha fornito chiarimenti circa la deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati all’estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia che svolgono attività di lavoro dipendente all’estero, adottando il regime delle retribuzioni convenzionali, ai sensi dell’art. 51, co. 8-bis, TUIR. Il contribuente, residente fiscalmente in Italia, ha lavorati dal 2024 in un Paese estero come lavoratore dipendente, determina il reddito applicando la disciplina delle retribuzioni convenzionali, riservata ai soggetti che prestano lavoro all’estero in via continuativa, con soggiorno superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi.
Info Flash Fiscali 007 / 2615/01/2026Trascrizione di accettazione eredità - Novità della Legge SemplificazioniCon l’aggiornamento dell’art. 2648 del Codice civile, la disciplina della trascrizione dell’accettazione di eredità è stata recentemente oggetto di modifiche da parte della cd. Legge Semplificazioni, al fine di superare le rigidità applicative che ostacolavano le accettazioni non formalizzate, ma, di fatto, già avvenute.