Quesiti22/12/2023SOCIO SUPERSTITE SAS E REGIME FORFETTARIOBuonasera, sottopongo alla vostra attenzione il seguente caso: Socio sas accomandante (1) comunica di voler recedere dalla società artigiana (attività di web designer) e il socio superstite intende proseguire lo svolgimento della medesima in forma individuale adottando il regime forfettario. La risoluzione n.47/E del 3 aprile 2006 esclude che, tale operazione, possa configurarsi come una trasformazione della società in impresa individuale in senso generico, ossia che la società, senza estinguersi, continui ad esistere sotto una diversa forma giuridica e la risposta all'interpello n.215 riprende tale interpretazione parlando di "estinzione della società" affermando la possibilità di adottare, da parte del socio superstite, il regime forfettario, già a partire dall'anno in corso.
Quesiti28/11/2023QUADRO RV MODELLO UNICO SCBuonasera, Nell'anno 2021 è avvenuta la fusione per incorporazione di una srl in un'altra srl, ho provveduto a compilare il quadro RV dati di riconciliazione di bilancio e fiscali - operazioni straordinarie, nella parte II dove ho compilato i dati relativi alla società fusa/incorporata, nello specifico nel rigo Rv58 rif. perdite fiscali in misura limitata colonna 1 e stesso importo in quanto riportabili nella colonna 2 riferite alla società estinta. La normativa dice che queste perdite fiscali della società incorporata/fusa sono riportabili alla società incorporante, ma compilando la colonna 1 e la colonna 2 del rigo Rv58 questa perdita non viene inserita in nessun rigo nel modello Unico e non viene trasferita e riportata in nessun campo/rigo.
Quesiti18/12/2023come contabilizzare l'acquisto di merce destinata ad allestimento vetrine - merce in esposizioneBuongiorno, una snc in contabilità semplificata esercente l'attività di "commercio al dettaglio di mobili per la casa" cod.Ateco 475910 nel corso dell'anno 2023 ha acquistato circa 10.000,00 euro di mobili non destinati alla rivendita bensì all'allestimento delle vetrine del proprio negozio (merce in esposizione). Si chiede come contabilizzare tali fatture in considerazione del fatto che per almeno 5 anni tali beni verranno destinati esclusivamente all'esposizione e non alla rivendita. 1) nel quadro VF della dichiarazione Iva annuale al rigo VF29 non penso di doverli inserire nel campo 3 "beni destinati alla rivendita" è corretto 2) nel quadro VF della dichiarazione Iva annuale al rigo VF29 in quale campo devo inserirli 3) a quale conto devo imputare tali acquisti destinati all'esposizione Costi pluriennali 4) qualora si trattasse di costi pluriennali dovrò registrarli nel libro dei cespiti 5) in caso di risposta affermativa ai quesiti 3-4 in quanti anni dovrò ammortizzarli 6) il valore di tali beni, destinati all'allestimento vetrine e non alla rivendita, dovrà essere inserito tra le rimanenze finali di merci (ai fini ISA ed ai fini della verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo - quadro RS dichiarazione dei redditi SP) Grazie In merito al quesito posto si - ritiene - che i mobili non destinati alla rivendita bensì all'allestimento delle vetrine siano da inquadrare quali immobili strumentali ammortizzabili da registrare nel correlato registro dei beni ammortizzabili scontando aliquota ammortamento del 10 in base al DM 31.12.1988, "Attività non precedentemente specificate".
Quesiti18/12/2023FORFETTARIBuongiorno, un imprenditore individuale apre partita Iva come odontotecnico prima era in contabilità semplificata e aveva in carico cespiti, ora obsoleti e datati, per un totale di circa 50.000,00 euro, successivamente è passato al regime forfettario. Ora vuole cessare l'attività, che fine fanno i cespiti sia quelli regime forfettario che quelli acquistate successivamente Cordiali saluti In merito al quesito posto si ritene di interesse citare ade nella Risposta 391/2019 nella quale si è affermato, in particolare, che: ".. le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfetario ...". "... i contribuenti che applicano il regime cd. forfetario annoteranno l'estromissione nei registri tenuti fino al periodo d'imposta antecedente all'ingresso nel cd. regime forfetario che recano iscrizione dei beni immobili interessati, in quanto esonerati dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili nonché dal registro degli acquisti Iva (cfr. paragrafi 4.1 e 4.2 della circolare n. 9/E del 2019)."