Fisco passo per passo 29/09/2023
Superbonus – Cessione del credito in parte non spettante con credito già utilizzato dal cessionario – Riversamento
La risposta a interpello 440 del 28/09/2023 ha analizzato le azioni da intraprendere nel caso di errata determinazione e comunicazione del crediti da Superbonus (art. 121, DL 34/2020) oggetto di successiva cessione, con credito già utilizzato dal cessionario. L’istante chiede come procedere alla riduzione del plafond del credito compensabile, posto che non risulta esperibile la procedura "di annullamento" dell'accettazione del credito da parte del cssionario, descritta nella CM 33/E/2022.
Fisco passo per passo 11/04/2023
DL 11/2023 convertito - Tardiva cessione del credito - Remissione in bonis condizionata"
Tra le novità introdotte in sede di conversione del DL 11/2023 (si attende la pubblicazione della legge di conversione in GU) assume di certo rilievo quella relativa alla possibilità di fruire dell’istituto della remissione in bonis in caso di cessione tardiva del credito, sebbene a determinate condizioni. Si premette che la CM 33/2022 (in senso conforme anche l’audizione alla Camera del 2/03/2023) ha chiarito che rientrano nell’ambito dell’istituto la tardiva comunicazione dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura dei bonus edilizi, inclusa: la comunicazione di cessione delle rate residue; le comunicazioni che il contribuente intende rinviare dopo aver annullato l’accettazione di crediti derivanti da una precedente comunicazione errata.
Fisco passo per passo 31/03/2023
Decreto cessione crediti - ok al voto di fiducia - Comunicazione opzione 2022: remissione in bonis entro il 30/11/2023
Con 185 voti favorevoli e 121 contrari la Camera ha approvato ieri la questione di fiducia posta dal Governo sul Ddl. di conversione del DL 11/2023. E' stato confermato l'emendamento che dispone la proroga al 30/09/2023 (in luogo del 31/03/2023); la proroga iniziale era al 30/06/2023, termine riformulato al 30/09/2023 nell'ultima seduta; del termine entro il quale potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (c.d. villette) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110 (art. 119, c. bis, DL 34/2020).