Fisco passo per passo 07/01/2022Legge di bilancio 2022: le principali novità fiscali in sintesi - parte IIIc. 451 – 458 - AGEVOLAZIONI FISCALI SISMA Si dispone l’esenzione per l'anno 2022 dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, ristorando i comuni interessati per le mancate entrate. c. 527 - IVA AGEVOLATA PER LA CESSIONE DI BOVINI E SUINI Si estende al estende al 2022 l’innalzamento della percentuale massima di compensazione IVA, fissata in misura non superiore al 9,5, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina. c. 622 – 624 - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI E DEL RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI Si apportano modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel DL 104/2020 (cd. decreto Agosto). In primo luogo, vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d’impresa.
Fisco passo per passo 07/01/2022Legge di bilancio 2022: limite crediti compensabili sale 2 milioni di euroL'art. 1, c. 72, della Legge di Bilancio 2022 (L. 324/2021) ha disposto l'incremento del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. ll limite dei crediti compensabili, a regime, era pari a 700.000 euro (art. 34, comma 1, primo periodo, legge n. 388/2000) ed è stato elevato: a 1 milione di euro per l’anno 2020 dal decreto Rilancio (art. 147, comma 1, D.L. n. 34/2020); a 2 milioni di euro per l’anno 2021 dal decreto Sostegni bis (art. 22 del D.L. n. 73/2021). La norma contenuta nella Legg di Bilancio 2022 conferma l’aumento a 2 milioni di euro previsto dal decreto Sostegni bis per il solo anno 2021, prevedendolo a regime a decorrere dal 1 gennaio 2022.
Info Fisco 001 / 2207/01/2022Legge di Bilancio 2022 - I bonus ediliziLa legge di Bilancio 2022 ha apportato le seguenti modifiche ai bonus edilizi: sono prorogati al 31/12/2024 senza modifiche le detrazioni per i seguenti interventi: di recupero edilizio (inclusi gli interventi di sismabonus) con aliquota del 50 di riqualificazione energetica del cd. bonus verde è prorogato al 31/12/2024 anche il cd. bonus mobili (per interventi sull’immobile arredato iniziati dal 1/01 dei rispettivi anni precedenti): il limite di spesa diviene pari a . 10.000 nel 2022 e ad . 5.000 nel 2023 e 2024 è prorogato al 31/12/2022 il cd. bonus facciate: la detrazione viene ridotta al 60 (in luogo del 90). Per quanto attiene il superbonus (detrazione del 110) è disposto quanto segue: proroga: per gli interventi (sia trainanti che trainati) effettuati: su parti comuni di condomìni o di edifici interamente posseduti con non più di 4 unità immobiliari: la detrazione del 110 opera per le spese sostenute entro il 31/12/2023 (ridotta al 70 per quelle sostenute nel 2024, ulteriormente ridotta al 65 per quelle sostenute nel 2025) su edifici unifamiliari o su unità funzionalmente autonome e con accesso autonomo dall’esterno: la detrazione del 110 opera per le spese sostenute entro il 31/12/2022 a condizione che al 30/06/2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30 dell’intervento complessivo nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1/04/2009 dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione del 110 opera per le spese sostenute fino al 31/12/2025 congruità delle spese: i prezziari per gli interventi di riqualificazione energetica di cui al DM 6/08/2020 si applicano anche agli interventi da sismabonus, bonus facciate e per il recupero del patrimonio edilizio controlli: sono trasfuse le disposizioni del DL 157/2021 (cd. antifrode), che non sarà convertito in legge, con alcune semplificazioni riferite agli interventi edilizi minori.
Pillole Operative 07/01/2022Fondi previsti dalla Legge di Bilancio 2022FISCALE Pag. 1/3 Agg. al 07.01.2022 FONDI PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022 INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE Vengono previsti i seguenti interventi per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane: la dotazione del Fondo rotativo di cui all’art. 2 del D.L. 251/1981 è incrementata di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; la dotazione del Fondo per la promozione integrata di cui al co. 1, art. 72, del DL Cura Italia, è incrementata di 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. OFFERTA TURISTICA IN FAVORE DEI DISABILI Viene prevista, con la finalità di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone disabili e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione della stessa offerta turistica, l’istituzione di un fondo, avente una dotazione di 6 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità all'offerta turistica delle persone disabili.
Pillole Operative 07/01/2022Legge di Bilancio 2022 – bonus edili e bonus mobiliFISCALE Pag. 1/2 Agg. al 07.01.2022 LEGGE DI BILANCIO 2022 – BONUS EDILI E BONUS MOBILI BONUS EDILI Viene prorogato dal 31/12/2021 al 31/12/2024 il termine entro il quale sostenere le spese per fruire delle detrazioni spettanti per interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. DETRAZIONI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETIVA (D.L. 63/2013 art. 14) PROROGATE FINO AL 31/12/2024 Detrazione del 65 per le spese documentate e sostenute relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (sono quelli di cui alla L. 296/2006, art. 1, co. 344-347 e L. 220/2010, art. 1, co. 48).
Pillole Operative 07/01/2022Legge di Bilancio 2022 – bonus investimenti e rivalutazione beniFISCALE Pag. 1/2 Agg. al 07.01.2022 LEGGE DI BILANCIO 2022 – BONUS INVESTIMENTI E RIVALUTAZIONE BENI BONUS INVESTIMENTI (LEGGE DI BILANCIO 2021) Viene prorogata e rimodulata la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla Legge di bilancio 2021 (a quest’ultima sono riferiti le disposizioni di seguito evidenziate). art. 1 CONTENUTO co. 1051 (modificato) A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/06/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20 del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai co. da 1052 a 1058-ter, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 a decorrere dall’1/01/2023 e fino al 31/12/2025, ovvero entro il 30/06/2026, purché entro la data del 31/12/2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento co. 1057-bis di acconti per almeno il 20 del costo di acquisizione, (aggiunto) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del: 20 del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10 del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni; co. 1058 (sostituito) 5 del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni.
Pillole Operative 07/01/2022Legge di Bilancio 2022 – bonus investimenti in R&S e innovazioneFISCALE Pag. 1/2 Agg. al 07.01.2022 LEGGE DI BILANCIO 2022 – BONUS INVESTIMENTI IN R&S E INNOVAZIONE La Legge di bilancio 2022 modifica ed estende la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui ai co. 198-206, art. 1, della legge di bilancio 2020 (a quest’ultima si riferiscono le disposizioni di seguito evidenziate). Si evidenzia che le modifiche al co. 205 sono di coordinamento normativo. art. 1 CONTENUTO testo normativo ante modifica: per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 e fino a quello in corso al 31/12/2022, per gli investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito co. 198 (sostituito) d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai co. 199-206; testo normativo post modifica: per gli investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai co. 199-206. attività di R&S di cui al co. 200: il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022, in misura pari al 20 della relativa base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni; attività di innovazione tecnologica di cui al co. 201: il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2023, in misura pari al 10 della relativa base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni; il credito d'imposta, per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti/processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di co. 203 un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con D.M., è (sostituito) riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022, in misura pari al 15 della relativa base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni.
Pillole Operative 07/01/2022Legge di Bilancio 2022 – SuperbonusFISCALE Pag. 1/2 Agg. al 07.01.2022 LEGGE DI BILANCIO 2022 – SUPERBONUS SUPERBONUS La Legge di bilancio 2022 interviene sull’art. 119 del DL Rilancio prevedendo, in considerazione della proroga del Superbonus, che la detrazione del 110 venga ripartita in 4 quote annue di pari importo per la parte di spese sostenuta dall’1/1/2022 (in luogo della parte di spesa sostenuta nel 2022). cooperative di abitazione a Per gli interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, proprietà le disposizioni dei co. 1-3 del citato art. 119 indivisa si applicano anche alle spese sostenute dall’1/01/2022 al 30/06/2023. La detrazione del 110, da ripartire tra gli aventi diritto in 4 quote annue di pari importo, spetta, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita impianti solari congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, in relazione all’anno di sostenimento fotovoltaici della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 e comunque nel limite di spesa di 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.