Pillole Operative 15/03/2022
Titolare di reddito agrario senza bonus investimenti sud
FISCALE Pag. 1/2 Agg. al 15.03.2022 TITOLARE DI REDDITO AGRARIO SENZA BONUS INVESTIMENTI SUD La Commissione Finanze della Camera ha fornito chiarimenti in merito al bonus investimenti SUD, di cui alla Legge di stabilità 2016, relativo alle imprese agricole che producono reddito agrario o dominicale. PREMESSA Si ricorda, in estrema sintesi, che il bonus in esame consiste in un credito d’imposta per le imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Pillole Operative 07/01/2022
Legge di Bilancio 2022 – bonus investimenti in R&S e innovazione
FISCALE Pag. 1/2 Agg. al 07.01.2022 LEGGE DI BILANCIO 2022 – BONUS INVESTIMENTI IN R&S E INNOVAZIONE La Legge di bilancio 2022 modifica ed estende la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui ai co. 198-206, art. 1, della legge di bilancio 2020 (a quest’ultima si riferiscono le disposizioni di seguito evidenziate). Si evidenzia che le modifiche al co. 205 sono di coordinamento normativo. art. 1 CONTENUTO testo normativo ante modifica: per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 e fino a quello in corso al 31/12/2022, per gli investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito co. 198 (sostituito) d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai co. 199-206; testo normativo post modifica: per gli investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai co. 199-206. attività di R&S di cui al co. 200: il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022, in misura pari al 20 della relativa base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni; attività di innovazione tecnologica di cui al co. 201: il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2023, in misura pari al 10 della relativa base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni; il credito d'imposta, per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti/processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di co. 203 un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con D.M., è (sostituito) riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022, in misura pari al 15 della relativa base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni.
Pillole Operative 07/01/2022
Legge di Bilancio 2022 – bonus investimenti e rivalutazione beni
FISCALE Pag. 1/2 Agg. al 07.01.2022 LEGGE DI BILANCIO 2022 – BONUS INVESTIMENTI E RIVALUTAZIONE BENI BONUS INVESTIMENTI (LEGGE DI BILANCIO 2021) Viene prorogata e rimodulata la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla Legge di bilancio 2021 (a quest’ultima sono riferiti le disposizioni di seguito evidenziate). art. 1 CONTENUTO co. 1051 (modificato) A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/06/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20 del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai co. da 1052 a 1058-ter, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 a decorrere dall’1/01/2023 e fino al 31/12/2025, ovvero entro il 30/06/2026, purché entro la data del 31/12/2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento co. 1057-bis di acconti per almeno il 20 del costo di acquisizione, (aggiunto) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del: 20 del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10 del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni; co. 1058 (sostituito) 5 del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni.