Quesiti13/01/2022effetto conferimentoBuonasera, Il 22 dicembre 2021 una ditta individuale viene conferita mediante atto notarile in una costituenda sas, nell'atto costitutivo il notaio precisa: " Il trasferimento della proprietà e del possesso giuridico del complesso aziendale in oggetto a favore della società conferitaria ha effetto immediato. Tuttavia, ai fini di una semplificazione dei rapporti contabili e gestionali, si conviene espressamente tra le parti che il trasferimento della detenzione e del materiale godimento e quindi il subentro nella gestione del complesso aziendale oggetto del presente conferimento avranno effetto con decorrenza dalle ore 0.00 del 1gennaio 2022, riservandosi il conferente sino a tale data il godimento materiale e quindi la gestione del complesso aziendale in oggetto.
Quesiti07/03/2022immobili e cessazione attivita'srl, ditta artigiana che costruisce serramenti, possiede diversi immobili. intende cessare l'attività, vendendo tutti i beni strumentali, ad eccezione degli immobili. abbiamo consigliato una scissione di azienda, ma i soci (per evitare il costo della scissione) vorrebbero procedere nel modo seguente: 1) cessare l'attività produttiva e vendere in un tempo stimato in uno/due anni le eventuali rimanenze e tutti i beni strumentali (ad eccezione degli immobili) 2) una volta venduti tutti i beni comunicare la cessazione all'albo imprese artigiane e mantenere l'iscrizione alla cciaa e la partita iva (cambiando il codice ateco da fabbricazione serramenti in quello di gestione immobiliare), in tal modo gli immobili restano della srl, la quale diventa società di comodo se non trova da affittare/vendere gli stessi. si chiede: a) è tranquillamente fattibile quanto sopra b) oppure la cessazione dell'attività produttiva e la vendita di cui al punto 2) implica necessariamente l'assegnazione dei beni ai soci c) nel periodo intercorrente fra la cessazione dell'attività produttiva e la vendita di eventuali rimanenze e di tutti i cespiti (ad eccezione degli immobili) può restare artigiana oppure per la cciaa deve essere inattiva si ringrazia per la risposta In merito al quesito posto - si ritiene - possibile quanto indicato nel quesito e quindi, riassumendo: - vendere beni strumentali tranne immobili; - cessare attività artigiana e, cambiando codice ATECO, divenire di fatto una immobiliare; Unica criticità, ma è stata già prospettata in quesito, il rischio di diventare società di comodo. Da verificare la eventuale sussistenza di benefici ricevuti e loro condizioni (esempio, contributi ricevuti da enti pubblici) collegati allo status di "artigiani".
Quesiti09/04/2022trasformazione asd in ssd srlSalve, spero riuscire esporre la problematica: 1. Asd sportiva in 398/91 con esercizio a cavallo d'anno (criterio di cassa) che chiude il 30.6.2021 (esercizio 30/06/20-30/06/2021) 2.con tali valori (30.06.2021) viene stesa la perizia per la trasformazione in ssd srl che ha effetto al registro imprese al 19.10.2021; 3.ai fini del reddito asd in 398/91 e irap, la asd presenterà un unico dal 30.06.2020 al 30.06.2021 con il criterio di cassa, per le fatture dei sponsor incassate (parte commerciale); 4.poi per il periodo 01.07.2021 - 18.10.2021, chi presenterà questa parte di unico/irap per il periodo transitorio ante - effetto trasformazione la partita iva e c.f. sono gli stessi, ma anagraficamente si indicherà asd o ssd srl 5.per il periodo 01.07.2021 - 18.10.2021 (ante - effetto trasformazione) si ritiene che la contabilità vada tenuta ancora con il criterio di cassa, trattandosi di un periodo in cui la ssd srl non aveva ancora effetto, giusto 6.i debiti per costi (emergenti dalla perizia) non inseriti nel bilancio (rendiconto) del periodo fino al 30.06.2021 perché non pagati, ma pagati nel periodo transitorio, che si ritiene vada gestito ancora con criterio di cassa (perché ssd srl non avente ancora effetto), è corretto portarli in rettifica alla riserva da trasformazione diversamente si sdoppierebbero avendo già considerato il debito in perizia e pertanto già presenti nei saldi iniziali di apertura che in sostanza hanno già formato il netto; 7.idem per eventuali risconti sui ricavi esempio fatture clienti emesse fino al 30.06.2021 ma di competenza periodo successivo. 8.In sostanza, è corretto rettificare tutto a riserva da trasformazione quanto è già stato rilevato come debito o credito in perizia e che non esplica "costo" o ricavo, nel periodo transitorio, perché già facente già parte del netto residuo dei dati di partenza della perizia I dati di perizia sono stati rilevati elaborando i valori per competenza, rilevando quindi fattura da ricevere, ratei, risconti, ecc.