Quesiti03/11/2021BONUS FACCIATE 2021 E MANCATA PROROGA AL 2022Buonasera, Una società di persone operante nel campo della tinteggiatura di edifici in regime di contabilità semplificata con opzione prevista dall’art. 18 co. 5 del DPR n. 600/73 (che consente ai contribuenti in contabilità semplificata per cassa di tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti considerando i documenti registrati come incassati/pagati), chiede di conoscere come poter beneficiare della possibilità consentita, sia a seguito di risposta a interrogazione parlamentare, sia da interpello DRE Liguria, per i propri clienti di beneficiare del bonus facciate al 90 con sconto in fattura pagando entro il 31 dicembre 2021 solo il 10 del corrispettivo che rimane a carico del contribuente senza dover tassare nel 2021 ricavi per un ammontare che farebbe innalzare il reddito a livelli non coerenti con gli anni precedenti e neppure con l'anno 2022, dato che sarebbe anticipata nel 2021 gran parte della fatturazione dei lavori da eseguirsi nel 2022. In particolare il quesito è volto a capire se esiste una soluzione affinché solamente il 10 incassato nell'anno 2021 costituisca ricavo tassabile nel 2021, rinviando la tassazione del rimanente 90 al 2022: a) si può fatturare e incassare solo il 10 b) si può fatturare il 100, incassare il 10 e operare lo sconto in fattura all'inizio del 2022 revocando l'opzione e quindi registrando incassi effettivi e pagamenti la data di effettivo incasso del rimanente si può far coincidere con il materiale perfezionamento sul portale dell'AdE dello sconto in fattura con accettazione del credito c) c'è qualche altra soluzione più semplice Si chiede illustrazione pratica con esempi di come applicare l'eventuale soluzione possibile.
Info Flash Fiscali 192 / 2119/10/2021Bonus locazioni - Le conferme dell'AgenziaL’Agenzia Entrate, in relazione alla bonus locazioni relativo ai canoni di locazione di immobili a uso non abitativo/affitto d’azienda nel periodo 1/10/2020 – 31/12/2020, ha recentemente chiarito che: in caso di imprese multipunto con punti vendita con sede operativa in regione di diverso colore (rosse, arancioni o verdi) o di punti vendita (imprese multipunto o imprese punto singolo) situati in Regioni con entrata/uscita da zona rossa nel periodo 01/10/2020 – 31/12/2020, l’agevolazione è applicabile a condizione che I punti vendita che siano stati situati in "zona rossa" per almeno un giorno in ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, semprechè sia rispettato il requisito del calo del fatturato con riferimento all’intera impresa; nel caso di imprese multipunto, l’agevolazione è applicabile per il singolo punto vendita solo se il requisito del calo del fatturato (diminuzione di oltre il 50 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), è rispettato dell'intero complesso aziendale. Per quanto, poi, attiene alle strutture turistico-ricettive, è stato chiarito che le deroghe al calo del fatturato per i soggetti neocostituiti nel 2019 e per i contribuenti con sede in un comune calamitato si estende al beneficio spettante fino a luglio del 2021.
Quesiti09/09/2021bonus locazioniIl credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo previsto nel 2021 per le imprese turistico/ricettive e agenzie di viaggi per le mensilità da gennaio a luglio spetta in ogni caso ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi O, a differenza di ciò che avveniva per il 2020, è necessario soddisfare il requisito del calo del fatturato in ciascun mese maggiore o uguale al 50 rispetto a quello dello stesso mese del 2019 E con riguardo alle nuove attività aperte dal 01/01/2019 in poi Serve la riduzione o spetta a in ogni caso Grazie Il bonus locazioni introdotto dal DL Sostegni-bis dispone: ) la proroga del credito d'imposta previsto dall'art. 28 DL 34/2020 applicando tutti i criteri ivi previsti ) l'istituzione di un nuovo credito d'imposta regolato ad hoc (anche se quantificato secondo il bonus ex art. 28 DL 34/2020). Tanto premesso, il co. 5 del citato art. 28: a) ai primi 2 periodi: prevede l'obbligo del requisito del calo del fatturato minimo del 50 su base mensile b) al 3 periodo: deroga requisito del calo del fatturato per le neoattività dal 2019 e per i soggetti con domicilio fiscale/sede operativa in un comune calamitato a gennaio 2020 c) al 4 periodo: prevede, infine, che, per le imprese turistico - ricettive ed agenzie viaggi/tour operator "il credito d'imposta spetta fino al 31 luglio 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019".