Fisco passo per passo 25/11/2021DDL di bilancio 2022: impegno del Governo a prorogare fino 2026 del Superbonus 110Nel corso dell'iter parlamentare del DDl di bilancio 2022, in Commissione BIlancio del Senato sono stati presentati degli emendamenti relativi alla proroga del Superbonus 100. Con l'emendamento, accolto dal Governo, questo s'impegna a prevedere una proroga generalizzata del superbonus 110 per cento almeno fino al 2023, priva di requisiti reddituali e indipendente dalla categoria immobiliare oggetto dell'intervento e dal soggetto che lo commissiona, al fine di consentire la risoluzione delle problematiche legate alle incertezze applicative sorte in conseguenza delle numerose modifiche apportate all'istituto nei pochi mesi di vigenza e di rassicurare cittadini e imprese del settore; a prorogare almeno fino al 31 dicembre 2023 la detrazione al 110 per cento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici; a prorogare la detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 anche per interventi di ristrutturazione edilizia, relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica; a prorogare al 31 dicembre 2023 il superbonus 110 per cento anche per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici; ad estendere l'aliquota al 110 per cento anche agli interventi relativi alla realizzazione di sistemi di accumulo non integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili; ad estendere la detrazione del 110 per cento anche ad unità immobiliari che non necessariamente devono essere abitazione principale, al fine di riqualificare gli immobili in stato di degrado e abbandono spesso situati nelle aree interne, cioè quelle più distanti dai servizi essenziali a prevedere l'estensione del superbonus 110 per cento anche agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti del Terzo settore, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, tenuto conto che spesso i medesimi enti versano in situazioni di precarietà energetica o necessitano comunque di importanti interventi di riqualificazione energetica di cui possa poi beneficiare la collettività che utilizza a vario titolo tali immobili; a rendere strutturale l'incentivo del superbonus 110 per cento per un periodo di almeno cinque anni, rivedendo la disciplina al fine di renderla più sostenibile mediante una rimodulazione dell'incentivo e l'adozione di soglie percentuali decrescenti in base alle fasce di reddito, partendo dal 110 per cento fino al 65 per cento, sia per i condomini che per le abitazioni unifamiliari; al fine di rendere il meccanismo più sostenibile anche a lungo termine, a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina del superbonus, basandosi su un decalage dell'aliquota in detrazione e sulla riorganizzazione del complesso dei bonus edilizi in un testo unico, organico e fruibile; a promuovere e sostenere in sede di esame del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, le opportune modifiche volte a rivederne le principali criticità, in modo da non arrecare un danno ai cittadini che hanno già concluso o sono in fase di conclusione dei lavori, e, in particolare, ad eliminare l'obbligo del visto di conformità per le agevolazioni di minore entità, quali il bonus ristrutturazioni, l'eco-bonus, il bonus facciate, delle quali si vedrebbe altrimenti venir meno la convenienza.
Fisco passo per passo 15/01/2021Contribuenti trimestrali: registrazione fatture attive con termini ampiL’art. 1 c. 1102 L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha ampliato i termini di registrazione delle fatture attive per i soggetti passivi IVA che, su opzione, ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/99, effettuano le liquidazioni periodiche su base trimestrale, prevedendo: in luogo dell’annotazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione; la possibilità di procedere all’annotazione delle fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni). Si premette che: il regime naturale delle liquidazioni periodiche è la periodicità mensile; i soggetti che rientrano in determinate soglie possono optare per le liquidazioni trimestrali (sempre col comportamento concludente, comunicando l’opzione a consuntivo a quadro VO).
Notizie Flash 14/01/2021Lotteria degli scontrini: al via dal 01/02/2021L’art. 3 c. 9 del decreto Milleproroghe (D.L. n. 183/2020) prevede una proroga dei termini per l’avvio della lotteria degli scontrini, subordinando il definitivo avvio ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Dogane, da adottare d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, che dovrà definire: le regole di estrazione; l’entità dei premi messi in palio; e ogni altra disposizione necessaria per l’avvio definitivo della lotteria. Si premette che l’avvio della lotteria degli scontrini, dopo la fase sperimentale, era stato previsto per lo scorso 01/01/2021, per effetto di quanto previsto dall’art. 141 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).
Fisco passo per passo 11/01/2021Garanzia del Fondo PMI - la durata sale a 15 anniLa Legge di bilancio 2021 ha esteso fino al 30 giugno 2021 (rispetto all’originario termine finale del 31 dicembre 2020): art. 1 c. 244 - l’operatività del Fondo centrale PMI per il rilascio delle garanzie straordinarie COVID sui finanziamenti bancari dei lavoratori autonomi e delle piccole e medie imprese, di cui all’art. 13 del DL 23/2020 (c.d. decreto liquidità). art. 1 c. 206 - per il rilascio delle garanzie straordinarie COVID sui finanziamenti bancari delle medie e grandi imprese, di cui all’art. 1 del medesimo DL 23/2020. Relativamente al Fondo centrale PMI nell’ambito del piano Garanzia Italia, il comma 216 ha ampliato da 10 a 15 anni la durata massima dei finanziamenti con un importo massimo di 30.000 euro che, ai sensi della lett. m) dell’art. 13 comma 1 del DL 23/2020, possono essere assistiti dalle garanzie del Fondo centrale PMI nella misura del 100.
Fisco passo per passo 11/01/2021Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro - anticipato l'utilizzo in compensazioneCon il provv. del 09/01/2021 sono state recepite le novità previste dalla Legge di bilancio 2021 (art. 1 c. 1098-1100 L. 178/2020) sull'utilizzo del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120 del DL 34/2020 Si premette che l’art. 120 del DL 34/2020 ha previsto un credito d’imposta per sostenere e incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro per contenere la diffusione del coronavirus. Il beneficio: è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell’apposito Allegato al DL 34/2020 (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei).Possono fruire del credito d’imposta anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.Sono escluse le imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 (secondo la nozione comunitaria), per effetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. spetta: per gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure per contenere la diffusione del virus, inclusi quelli edili necessari per rifare spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, e investimenti in attività innovative, inclusi lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie a svolgere l’attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura di dipendenti e utenti.
Fisco passo per passo 11/01/2021IMU 2021 - esenzioniLa Legge di Bilancio 2020 (L. 178/2020) contiene una serie di dispozioni che esentano dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 alcuni immobili ove si svolgono specifiche attività appositamente individuate. Il c.599 dell’art. 1 della L. 178/2020, riproponendo quanto previsto dall’art. 177 del DL 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) che riguardava la prima rata dell’IMU per l’anno 2020, prevede che non sia dovuta la prima rata dell’IMU 2021 relativa: agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; agli immobili: rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze; degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi.