Info Flash Fiscali 017 / 2029/01/2020Fatture riepilogative differite ed Immediate - Elenco delle prestazioni reseL’Agenzia delle Entrate, allineandosi a quanto precedentemente chiarito in relazione alle cessioni di beni nell’ambito della fatturazione differita, ha recentemente chiarito che: per il riepilogo delle prestazioni di servizi rese in un mese nei confronti del medesimo cliente, contenuti in una unica fattura (anche non differita, nel caso in cui la prestazione non sia stata incassata e, pertanto, non sia scattato il momento impositivo) è sufficiente richiamare eventuali liste riepilogative, ovvero qualsiasi altra documentazione usata nella pratica commerciale, che consenta l'esatta individuazione, qualificazione e quantificazione di tali servizi. Tale lista non deve essere obbligatoriamente allegata alla fattura e, quindi, essere inviata al SdI, ma va semplicemente conservata (in forma cartacea/elettronica).
Fisco passo per passo 13/02/2020Cessata attività e invio fattura elettronica: lo scarto nei terminiRitornando con la mente alla lunga discussione che si è svolta nel Paese in merito all’opportunità di introdurre l’obbligo di emissione in esclusivo formato elettronico delle fatture - obbligo dal quale sono fatte salve solo le cosiddette imprese minori (contribuenti minimi o in regime forfettario), ricorderemo che una delle motivazioni addotte a giustificare la necessità di tale strumento era quella di impedire la circolazione di documenti inesistenti. Come sappiamo, uno dei tanti problemi connessi all’evasione è quello delle cd. cartiere, che talora operano come aziende esistenti che appaiono e scompaiono rapidamente, ma che fino all’avvento della fatturazione elettronica operavano anche tramite produzione di altre due tipologie di documenti contabili fasulli: la fattura emessa da partita IVA inesistente, e la fattura emessa da partita IVA cessata.
Fisco passo per passo 14/02/2020Fattura elettronica: novità in arrivo nel file XMLNel corso del Forum Italiano sulla Fatturazione Elettronica, tenutosi lo scorso 22/01/2020, sono state avanzate delle modifiche al tracciato XML della fattura elettronica. Le modifiche proposte riguardano: il tipo documento (TD), con l’aggiunta di otto nuove tipologie di documenti allo scopo di meglio individuare alcune operazioni contabili che sono: TD13 integrazione fattura reverse charge intra UE (art. 46 D.L. 331/93) (rendendo non più obbligatorio l’esterometro TD14 integrazione fattura reverse charge interno (artt. 17 e 74 DPR 633/72) TD15 autofattura per autoconsumo e destinazione beni a finalità estranee (art. 2, comma 5, DPR 633/72) TD16 autofattura per cessioni gratuite (omaggi: art. 2, comma 4, DPR 633/72) TD17 estrazione beni da Deposito IVA (integrazione se beni UE ovvero autofattura se beni extra UE) (rendendo non più obbligatorio l’esterometro da parte del soggetto residente quando dovuto) TD18 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA (beni nazionali con autofattura) TD19 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 20 DPR 633/72) (allo scopo di poter sterilizzare automaticamente il volume d’affari nella dichiarazione IVA precompilata – rigo VE40) TD21 autofattura per acquisto di servizi extra UE (art. 17, comma 2, DPR 633/872) (rendendo non più obbligatorio l’esterometro) i codici natura (N): si propone la suddivisione di dettaglio dei codici N3 e N6 seguendo lo schema dei righi VE30, VE31, VE32 e VE35 della dichiarazione annuale IVA, con l’evidente scopo di permettere una più puntuale predisposizione della Dichiarazione annuale IVA precompilata da parte dell’ADE, ma anche con la finalità di meglio coordinare i soggetti emittente e ricevente nel processo della fattura elettronica agevolandoli in una univoca classificazione delle operazioni nei rispettivi gestionali.
Fisco passo per passo 02/03/2020Fattura elettronica - approvate le nuove specifiche tecnicheCon il Provv dell’Agenzia delle entrate del 28/02/2020, l'Agenzia delle Entrate: ha approvato le nuove specifiche tecniche per la predisposizione delle fatture elettroniche (e note di variazione) che sarà utillizzabile a partire del 04/05/2020 potendo utilizzare le "vecchie specifiche tecniche" sino al 30/09/2020 Le principali novità delle "nuove specifiche tecniche" sono: TIPOLOGIA DI DOCUMENTO: vengono aggiunti i seguenti codici: TD16 - Integrazione fattura reverse charge interno TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari TD19 - Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 AUTOFATTURA: vengono aggiunti i seguenti codici: TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) TD21 Autofattura per splafonamento TD22 Estrazione beni da Deposito IVA TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA FATTURA DIFFERITA TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) CESSIONE BENI AMMORTIZZABILI: TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) NATURA DELL'OPERAZIONE: che vanno riportati laddove nel campo "Aliquota" sia riportato il valore "0": Vengono aggiunti i seguenti codici N3.1 non imponibili – esportazioni N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond INVERSIONE CONTABILE: sono state introdotte le seguenti azioni: N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati L'Agenzia risulta quindi aver "ascoltato" le richieste degli operatori, nell'andare a prevedere delle codifiche più dettagliate. In particolare riferimento è alla specifica individuazione delle fatture differite (per distinguerle da quelle immediate), nonché una specifica codifica per l'effettuazione del reverse charge interno (subappalti edili, acquisto di rottami, ecc.), con probabile futura estensione dell'obbligo di emissione di autofattura da inviare all'SDI (al contrario di quanto avviene attualmente).
Info Flash Fiscali 180 / 2005/10/2020Fattura elettronica - Nuove specifiche tecniche utilizzabili dal 1 ottobreIl Provv. 28/02/2020 ha modificato le Specifiche tecniche per la fatturazione elettronica: introducendo la possibilità di attribuire un maggior dettaglio al tipo di documento ed al codice Natura dell’operazione a decorrere dal 1/10/2020 (fino al 31/12/2020 è tuttavia possibile utilizzare ancora il precedente tracciato). Di particolare rilievo il fatto poter di individuare in modo specifico il presupposto del reverse charge effettuato dal contribuente che riceve la fattura in esclusione da Iva; dal punto di vista degli adempimenti, tuttavia, nulla viene modificato rispetto al passato, nel senso che il committente/acquirente: non è obbligato ad emettere la fattura elettronica per effettuare il reverse charge (indipendentemente che si tratti di integrazione di fattura UE o emissione di autofattura per operazione extraUE), rimanendo ciò una facoltà (finalizzata ad evitare l’esterometro e/o portare in conservazione sostitutiva l’operazione) potendo proseguire nella mera integrazione del cartaceo (cioè effettuata sul documento UE ricevuto o tramite emissione di autofattura cartacea per i servizi extraUE ricevuti), procedendo, poi, all’annotazione sui Registri Iva degli acquisti e delle vendite.
Fisco passo per passo 23/10/2020Fattura elettronica verso PA - definite le cause di rifiutoCon il DM 132/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/10/2020, il Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione, ha individuato, n attuazione dell’art. 15-bis del DL 119/2018, il quale, modificando l’art. 1 comma 213 della L. 244/2007, aveva previsto che fossero definite le cause di rifiuto delle e-fatture da parte delle P.A., per evitare rigetti impropri dei documenti, le cause che consentono alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare i documenti, nonché le modalità attraverso le quali comunicare tale rifiuto al cedente o prestatore. In particolare, il DM 132/2020 modifica le regole fissate dal DM 55/2013 stabilendo che le Pubbliche Amministrazioni, all’atto della ricezione della fattura tramite Sistema di Interscambio, possono rifiutarla esclusivamente nelle seguenti ipotesi: se la fattura è riferita a un’operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione; in caso di omessa o errata indicazione del CIG (codice identificativo di gara) o del CUP (codice unico di progetto), da riportare in fattura ai sensi dell’art. 25 comma 2 del DL 66/2014, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle P.A., tranne che nelle fattispecie di deroga previste dalla lettera a) del medesimo comma 2 (ossia nelle transazioni finanziarie e nelle ipotesi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità ex L. 136/2010 indicate nella Tabella 1 allegata al DL 66/2014); in caso di omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al DM 21 dicembre 2009, richiesto con riferimento alle fatture riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art. 9-ter comma 6 del DL 78/2015; in caso di omessa o errata indicazione del codice AIC e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del DM 20 dicembre 2017, al fine di consentire un più efficace monitoraggio della spesa pubblica, nonché secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1 febbraio 2018, qualora siano poste in essere cessioni di prodotti farmaceutici verso il S.S.N.; in caso di omessa o errata indicazione del numero e della data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
Quesiti23/10/2020Chiarimenti per emissione fattura elettronicaBuongiorno, di seguito si richiedono chiarimenti (fac-simile) sulle modalità di emissione fattura elettronica, per una nostra azienda, la quale ne deve emettere una per la sostituzione di una caldaia con i requisiti ecobonus e dove deve essere evidenziato lo sconto Inoltre, quale articolo di legge di riferimento va indicato nel rigo dello sconto nella fattura elettronica il rigo dello sconto deve essere del tipo operazione non soggetta ad iva N2 oppure N1 escluse articolo 15 dpr 633/1972 e come si fa la fattura elettronica se lo sconto deve essere indicato sotto al totale fattura Lo sconto in fattura è un importo che viene applicato dopo aver determinato la fattura, in quanto: non attiene alla determinazione dell’imponibile Iva ma solo al netto dovuto, sottraendosi quindi al totale fattura. A questo punto appare evidente che: non deve essere indicato tra gli imponibili (nè va associato un codice Natura) mentre potrà essere utilmente indicato in un "campo libero" (cioè puramente descrittivo) della fattura elettronica (purtroppo non risulta poter essere indicato nel campo "modalità di pagamento").
Fisco passo per passo 02/11/2020Rifiuto della fattura della P.A. ed emissione del documentoCon il principio di diritto n. 17/2020, l’Agenzia delle Entrate, relativamente in merito alla determinazione del momento di emissione delle fatture relative a prestazioni dipendenti da contratti di appalto effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione. premesso che: tali operazioni, qualificandosi come prestazioni di servizi, si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo o, se antecedente, all’atto dell’emissione della fattura (art. 6 commi 3 e 4 del DPR 633/72). che deve essere emessa, al più tardi, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 21 comma 4 del DPR 633/72). Secondo quanto chiarito dall’Agenzia è ammissibile che il momento di emissione della fattura sia stabilito dagli accordi tra le parti (prevedendo, ad esempio, l’emissione a seguito della verifica/accettazione della prestazione), ma detto termine deve essere antecedente rispetto al pagamento del corrispettivo.
Fisco passo per passo 11/11/2020Superbonus: lo sconto sul corrispettivo nella e-fatturaIn risposta a una FAQ pubblicata ieri sul proprio sito, Assosoftware ha chiarito le modalità di compilazione della fattura elettronica nel caso in cui si debba emettere una fattura elettronica per l'esecuzione di lavori che accedono ai bonus edili per i quali ci si sia accordati per applicare al cliente lo "sconto in fattura", come previsto dall'art. 121 del decreto Rilancio. L'Associazione premette che la disposizione attuativa (Provv. 8/08/2020, n. 283847, punto 3.1) dispone che l’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.