Fisco passo per passo 16/01/2020Esterometro di novembre 2019 entro il 31/01/2020Nel corso del forum tenuto con la stampa specializzata l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che: la modifica da mensile a trimestrale dell'invio dell'esterometro è efficace già per il modello di novembre 2019 il quale quindi potrà essere inviato, assieme a quello di dicembre 2019, entro il 31 gennaio 2020 (e non più, come previsto con la precedente norma, entro il 31 dicembre 2019). Modifiche del collegato alla legge di bilancio 2020 L’art. 16, co. 1-bis, D.L. 124/2019 (c.d. collegato alla legge di bilancio 2020), introdotto dalla legge di conversione: ha modificato i termini di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia (cd.
Fisco passo per passo 29/01/2020Esterometro di novembre e dicembre 2019 entro il 31/01/2020Entro il prossimo 31/01/2020 alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso del forum tenuto con la stampa specializzata si potrà procedere all'invio dell'esterometro relativo ai mesi di novembre e dicembre 2019 considerato che la modifica da mensile a trimestrale dell'invio dell'esterometro (prevista dal DL 124/2019) è efficace già per il modello di novembre 2019 il quale quindi potrà essere inviato, assieme a quello di dicembre 2019, entro il 31 gennaio 2020. MODIFICHE DEL COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 L’art. 16, co. 1-bis, D.L. 124/2019 (c.d. collegato alla legge di bilancio 2020), introdotto dalla legge di conversione: ha modificato i termini di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia (cd.
Fisco passo per passo 13/03/2020Nell'esterometro anche le commissioni di pagamento esenti IVACon la risposta a interpello n. 91/2020, relativamente: alla necessità di inserire nell'esterometro le operazioni esenti IVA, rese da soggetti non stabiliti in Italia nei confronti di soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato nel caso di specie si tratta di una società del Regno Unito che: fornisce un servizio per effettuare rtransazioni elettroniche, documentando l’operazione mediante fattura e addebitando una fee o tassa di servizio tale servizio è acquistato da una società stabilita in Italia al fine di gestire i pagamenti elettronici ricevuti, in luogo dell’utilizzo di un POS (i cui costi di gestioni risulterebbero più elevati). In riferimento a tale caso, l'Agenzia: considerato che tale servizio è equiparabile alle prestazioni di servizi di pagamento esenti IVA di cui all’art. 135, par. 1, lett. d) della direttiva 112/2006/Ce, che comprende le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero dei crediti. e che, con riferimento alla normativa interna, risulta applicabile l'esenzione relativa ai pagamenti ex art. 10 c. 1 n. 1) del DPR 633/72 precisa che tale operazione: in via generale: va indicata nel c.d. esterometro, riferendosi tale adempimento per tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato ai dati delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato in deroga: non andrà inclusa nell'esterometro, ove il committente nazionale (CM 14/2019): documenti l’acquisto in reverse charge emettendo autofattura in formato elettronico procedendo alla trasmissione di tale fattura allo SDI Tale operazione di acquisto comporterà: la registrazione del documento ricevuto sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite trattandosi di operazione territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia (art. 7-ter del DPR 633/72) assoggettata al meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17 c. 2 del DPR 633/72.
Fisco passo per passo 15/06/2020Esterometro I trimestre 2020: scadenza fissata al 30/06/2020L’art. 16, co. 1-bis, D.L. 124/2019 (c.d. collegato alla legge di bilancio 2020), introdotto dalla legge di conversione: ha modificato i termini di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia (cd. "esterometro") prevedendo che, la trasmissione telematica dei dati in parola debba avvenire, con cadenza trimestrale cioè entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento e non più entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento dove per periodo di riferimento si intende quello di emissione del documento (operazioni attive) o di registrazione della fattura, con riferimento alla data di liquidazione dell’Iva a credito (operazioni passive).
Quesiti24/06/2020Fatture di acquisto beni e servizi intra ricevute in ritardoBuongiorno, con la presente le sottopongo i seguenti quesiti: 1) Ditta Individuale che ci consegna nel 2020 una fattura Intra (acquisto beni) datata 2018, siccome per questo contribuente dobbiamo presentare una dichiarazione IVA Integrativa per il periodo di imposta 2018, registriamo la fattura nel 2018, dobbiamo presentare un Intra integrativo, quali sono le sanzioni 2) Ditta Individuale che ci consegna nel 2020 una fattura Intra (acquisto servizi) datata 2019, visto che dobbiamo ancora presentare la dichiarazione IVA 2020, la registriamo nel 2019, oltre all'Intra Integrativo dobbiamo presentare anche l'esterometro integrativo Quali sono le sanzioni 3) Per una Snc che presenta l'Intra mensilmente, erroneamente è stata registrata 2 volte una fattura INTRA del mese di Ottobre 2019 (registrata a Ottobre 2019 e anche a Novembre 2019), questa fattura è stata comunicata sia nell' INTRA di Ottobre 2019 che Novembre 2019 stessa cosa vale per l'Esterometro. Ora come dobbiamo procedere Presentare un Intra rettificativo E per quanto riguarda l'Esterometro Quali sono le sanzioni Resto in attesa di un riscontro Grazie 1) La sanzione per gli Intrastat è pari a 500 per ciascun modello non inviato (al contrario, non si applica alcuna sanzione nel caso si tratti di integrare un dato nel mod Intra2-bis a suo tempo già presentato per altre fatture; in tal senso è chiaro l'art. 11 co. 4 Dlgs 471/97), da abbattere tramite ravvedimento operoso (l'abbattimento ad oggi è pari a 1/7, considerata la tardività indicata).
Fisco passo per passo 30/06/2020Esterometro I trimestre 2020:oggi la scadenzaL’art. 16, co. 1-bis, D.L. 124/2019 (c.d. collegato alla legge di bilancio 2020), introdotto dalla legge di conversione: ha modificato i termini di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia (cd. "esterometro") prevedendo che, la trasmissione telematica dei dati in parola debba avvenire, con cadenza trimestrale cioè entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento e non più entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento dove per periodo di riferimento si intende quello di emissione del documento (operazioni attive) o di registrazione della fattura, con riferimento alla data di liquidazione dell’Iva a credito (operazioni passive).
Quesiti17/07/2020Fattura vendita soggetto aireun nostro cliente logopedista ha effettuato una prima visita con un bambino tramite skype (logopedista in italia bambino negli stati uniti), adesso deve fare la fattura al genitore iscritto all'aire e residente negli stati uniti. la fattura la emette ugualmente esente art. 10 deve essere considerata come fattura estera e quindi rientra nell'esterometro in quanto non obbligato all'invio telematico della fattura Nel caso di specie, si verte nell'ambito: ) di una prestazione "generica" (la prestazione paramedica) ) effettuata nei confronti di un soggetto fiscalmente non residente in Italia e non soggetto passivo Iva (il genitore residente negli Stati Uniti). Pertanto, l'art. 7-ter Dpr 633/72 prevede l'applicazione "dell'Iva in Italia", cioè l'applicazione del regime proprio dell'operazione come se il contribuente fosse fiscalmente residente in Italia; tanto premesso, laddove viene siano i presupposti, la prestazione risulterà esente Iva ex art. 10 Dpr 633/72.