Info Flash Fiscali 236 / 2023/12/2020
Imposta di Bollo sulle fatture elettroniche - Nuovi termini di pagamento
Il Mef recentemente introdotto, dal 1/01/2021, nuovi termini per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In particolare il pagamento del bollo dovuto per le fatture elettroniche emesse: nel 1, 3 e 4 trimestre solare: va effettuato entro l’ultimo giorno del 2 mese successivo nel 2 trimestre solare: va eseguito entro l’ultimo giorno del 3 mese successivo.
Info Flash Fiscali 232 / 2017/12/2020
Deleghe ai servizi di fatturazione elettronica - Proroga di un anno della validità
L’Agenzia delle Entrate ha provveduto: a prorogare di un anno la validità delle deleghe in scadenza tra il 15/12/2020 ed il 31/01/2021 conferite dagli operatori economici agli intermediari per l’utilizzo dei servizi online dedicati alla gestione dei processi di fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate all’interno del portale Fatture e Corrispettivi. Il rinvio ha origine dalle segnalazioni di professionisti e contribuenti, che hanno evidenziato difficoltà nel procedere alla gestione dei processi a causa delle restrizioni agli spostamenti
Info Flash Fiscali 219 / 2027/11/2020
Superbonus 110 - Lo sconto nella fattura elettronica
Assosoftware, con una Faq del 9 novembre scorso ha chiarito le modalità di compilazione della fattura elettronica riferita all'esecuzione di lavori che accedono ai bonus edili per i quali ci si sia accordati per applicare al cliente lo "sconto in fattura", come previsto dall'art. 121 del decreto Rilancio. Secondo Assosoftware: nel blocco 2.1.1.8 ScontoMaggiorazione va compilato il tag 2.1.1.8.3 Importo indicando l’importo e la percentuale dello sconto applicato; nel blocco AltriDatiGestionali della riga relativa alla prestazione effettuata, nel tag 2.2.1.16.2 RiferimentoTesto si deve riportare la seguente dicitura: Sconto praticato in base all’articolo 121 del decreto- legge n. 34 del 2020.
Info Flash Fiscali 180 / 2005/10/2020
Fattura elettronica - Nuove specifiche tecniche utilizzabili dal 1 ottobre
Il Provv. 28/02/2020 ha modificato le Specifiche tecniche per la fatturazione elettronica: introducendo la possibilità di attribuire un maggior dettaglio al tipo di documento ed al codice Natura dell’operazione a decorrere dal 1/10/2020 (fino al 31/12/2020 è tuttavia possibile utilizzare ancora il precedente tracciato). Di particolare rilievo il fatto poter di individuare in modo specifico il presupposto del reverse charge effettuato dal contribuente che riceve la fattura in esclusione da Iva; dal punto di vista degli adempimenti, tuttavia, nulla viene modificato rispetto al passato, nel senso che il committente/acquirente: non è obbligato ad emettere la fattura elettronica per effettuare il reverse charge (indipendentemente che si tratti di integrazione di fattura UE o emissione di autofattura per operazione extraUE), rimanendo ciò una facoltà (finalizzata ad evitare l’esterometro e/o portare in conservazione sostitutiva l’operazione) potendo proseguire nella mera integrazione del cartaceo (cioè effettuata sul documento UE ricevuto o tramite emissione di autofattura cartacea per i servizi extraUE ricevuti), procedendo, poi, all’annotazione sui Registri Iva degli acquisti e delle vendite.
Info Flash Fiscali 176 / 2029/09/2020
Consultazione E–fatture - Adesione differita al 28 febbraio 2021
Con il Provv. 311557/2020, l'Agenzia delle Entrate ha nuovamente prorogato il dies ad quem per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche (in scadenza il prossimo 30/09/2020). Il termine per aderire al servizio slitta dal 30/09/2020 al 28/02/2021.
Info Flash Fiscali 144 / 2029/07/2020
Ricezione di fattura elettronica errata - Gli adempimenti
Nel caso in cui il cessionario/committente riceva una fattura di acquisto con errori deve segnalare l’errore al cedente/prestatore affinché provveda con la regolarizzazione. Se il cedente/prestatore non provvede l’Aidc (Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) ha chiarito che il cessionario/committente in caso di: operazioni inesistenti non può registrare la fattura addebito di Iva inferiore a quella dovuta: va emessa autofattura, versando la maggiore Iva dovuta addebito di Iva superiore a quella dovuta: deve astenersi dal detrarre l’IVA erroneamente applicata.
Info Flash Fiscali 078 / 2024/04/2020
Nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica
L’Agenzia Entrate ha recentemente aggiornato le nuove Specifiche tecniche per la fatturazione elettronica introducendo: nuovi codici per identificare il "Tipo documento"; nuovi codici dettaglio in merito alla "Natura" dell'operazione; nuove codifiche "Tipo ritenuta"; l’eliminazione dell'obbligo di compilare il campo relativo all'importo dell'imposta di bollo. Il calendario delle specifiche tecniche da utilizzare risulta essere il seguente: fino al 30/09/2020: va ancora utilizzato l’attuale tracciato (pROVV. 30/04/2018) dal 1/10/2020 fino al 31/12/2020: l’utilizzo del nuovo tracciato è facoltativo dal 1/01/2021: è utilizzabile solo il nuovo tracciato.
Info Flash Fiscali 023 / 2006/02/2020
Tax free documentato da fattura esonerato da documento commerciale
L’Agenzia Entrate, in riferimento alle modalità da utilizzare al fine di documentare le cessioni di beni nei confronti di consumatori extra-UE alla luce del nuovo obbligo dei corrispettivi giornalieri telematici ha chiarito che non sussiste l’obbligo di rilasciare il documento commerciale tramite il registratore telematico (pena la duplicazione dell’incasso comunicato all’Agenzia delle Entrate). In ogni caso: in caso di rilascio di scontrino elettronico contestualmente alla emissione di una fattura tax free, per evitare la duplicazione dell’imposta è necessario conservare copia della fattura stessa annotandovi il riferimento del documento commerciale tenendone altresì memoria in un apposito registro.
Info Flash Fiscali 017 / 2029/01/2020
Fatture riepilogative differite ed Immediate - Elenco delle prestazioni rese
L’Agenzia delle Entrate, allineandosi a quanto precedentemente chiarito in relazione alle cessioni di beni nell’ambito della fatturazione differita, ha recentemente chiarito che: per il riepilogo delle prestazioni di servizi rese in un mese nei confronti del medesimo cliente, contenuti in una unica fattura (anche non differita, nel caso in cui la prestazione non sia stata incassata e, pertanto, non sia scattato il momento impositivo) è sufficiente richiamare eventuali liste riepilogative, ovvero qualsiasi altra documentazione usata nella pratica commerciale, che consenta l'esatta individuazione, qualificazione e quantificazione di tali servizi. Tale lista non deve essere obbligatoriamente allegata alla fattura e, quindi, essere inviata al SdI, ma va semplicemente conservata (in forma cartacea/elettronica).