Info Flash Fiscali 180 / 2005/10/2020Fattura elettronica - Nuove specifiche tecniche utilizzabili dal 1 ottobreIl Provv. 28/02/2020 ha modificato le Specifiche tecniche per la fatturazione elettronica: introducendo la possibilità di attribuire un maggior dettaglio al tipo di documento ed al codice Natura dell’operazione a decorrere dal 1/10/2020 (fino al 31/12/2020 è tuttavia possibile utilizzare ancora il precedente tracciato). Di particolare rilievo il fatto poter di individuare in modo specifico il presupposto del reverse charge effettuato dal contribuente che riceve la fattura in esclusione da Iva; dal punto di vista degli adempimenti, tuttavia, nulla viene modificato rispetto al passato, nel senso che il committente/acquirente: non è obbligato ad emettere la fattura elettronica per effettuare il reverse charge (indipendentemente che si tratti di integrazione di fattura UE o emissione di autofattura per operazione extraUE), rimanendo ciò una facoltà (finalizzata ad evitare l’esterometro e/o portare in conservazione sostitutiva l’operazione) potendo proseguire nella mera integrazione del cartaceo (cioè effettuata sul documento UE ricevuto o tramite emissione di autofattura cartacea per i servizi extraUE ricevuti), procedendo, poi, all’annotazione sui Registri Iva degli acquisti e delle vendite.
Info Flash Fiscali 017 / 2029/01/2020Fatture riepilogative differite ed Immediate - Elenco delle prestazioni reseL’Agenzia delle Entrate, allineandosi a quanto precedentemente chiarito in relazione alle cessioni di beni nell’ambito della fatturazione differita, ha recentemente chiarito che: per il riepilogo delle prestazioni di servizi rese in un mese nei confronti del medesimo cliente, contenuti in una unica fattura (anche non differita, nel caso in cui la prestazione non sia stata incassata e, pertanto, non sia scattato il momento impositivo) è sufficiente richiamare eventuali liste riepilogative, ovvero qualsiasi altra documentazione usata nella pratica commerciale, che consenta l'esatta individuazione, qualificazione e quantificazione di tali servizi. Tale lista non deve essere obbligatoriamente allegata alla fattura e, quindi, essere inviata al SdI, ma va semplicemente conservata (in forma cartacea/elettronica).